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Sentenza

Sentenza n. 386/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento, previa tutela cautelare - della nota del Responsabile del Settore VIII - Edilizia Privata del Comune di Scicli del 15.7.2025, con cui è stata dichiarata inefficace la C.I.L.A. prot. n. 18937 presentata dal ricorrente il 27.5.2025, per l’esecuzione di lavori di realizzazione di opere interne alla copertura a tetto già realizzata con D.I.A. del 6.8.2013, prot. n. 20086 (P.E. n. 911) e di ogni altro atto comunque presupposto, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202502383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dichiarazione di inefficacia della CILA relativa a opere interne di rifinitura del sottotetto di copertura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota comunale che ha dichiarato inefficace la CILA presentata per opere interne di rifinitura del sottotetto, consistenti in coibentazione, posa di pavimenti, infissi e intonacatura, senza modifica della sagoma o della struttura. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990, sostenendo che il potere comunale di intervento si fosse consumato dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione della CILA e che l'amministrazione potesse intervenire soltanto mediante autotutela, con motivazione rafforzata e indicazione dell'interesse pubblico. Ha inoltre dedotto carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e sviamento, contestando l'asserita inefficacia della DIA del 2013, l'irregolarità del garage, la difformità delle altezze del tetto e la necessità di un nuovo titolo edilizio. Il ricorrente ha sostenuto che la DIA era divenuta inefficace soltanto per le opere eventualmente non eseguite alla scadenza, mentre il tetto era stato realizzato al rustico entro il 2017, durante il periodo di efficacia del titolo, prorogato fino al 29 giugno 2022. Ha altresì contestato la rilevanza del mancato pagamento degli oneri e della tardiva comunicazione di fine lavori, nonché la possibilità per il Comune di integrare in giudizio la motivazione dell'atto mediante il richiamo a verbali di sopralluogo non menzionati nel provvedimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e la dichiarazione di inefficacia della CILA è stata annullata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Il TAR ha respinto la censura relativa alla tardività dell'intervento comunale: quando una comunicazione edilizia è utilizzata al di fuori della fattispecie legale, oppure per opere che richiedono un diverso titolo o risultano incompatibili con la disciplina urbanistico-edilizia, l'amministrazione conserva gli ordinari poteri repressivi e sanzionatori e non è vincolata al termine di trenta giorni. Tale principio è stato ritenuto astrattamente applicabile anche al caso concreto, nel quale il Comune aveva contestato l'inidoneità della CILA in ragione della ritenuta irregolarità dello stato legittimo dell'immobile. Nel merito, tuttavia, il TAR ha ritenuto illegittima la motivazione concernente la DIA del 2013. La proroga del termine per ultimare i lavori risultava documentata fino al 29 giugno 2022 e il ricorrente aveva provato, senza contestazione, che il tetto era già stato realizzato al rustico entro il 2017. La scadenza del termine non poteva quindi travolgere retroattivamente le opere eseguite durante il periodo di efficacia del titolo: la decadenza opera ex nunc e riguarda soltanto la parte dell'intervento non eseguita. Il mancato pagamento degli oneri non era idoneo a determinare l'inefficacia ex tunc della DIA, così come la tardiva comunicazione di fine lavori, in assenza di una norma che ricolleghi espressamente a tale ritardo la perdita di efficacia del titolo. Essendo il titolo ormai consolidato, il suo ritiro avrebbe richiesto l'esercizio dell'autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con la presenza dei relativi presupposti e una motivazione rafforzata. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto viziato da travisamento dei fatti e da difetto di istruttoria e motivazione quanto al garage, alle altezze del tetto e alla conformità ai regolamenti edilizi: tali contestazioni erano generiche, non indicavano con precisione il garage interessato, le misurazioni effettuate o le specifiche norme violate. Il Comune non poteva integrare in giudizio la motivazione mediante il richiamo a verbali di sopralluogo non menzionati nell'atto, tanto più in presenza di osservazioni del privato che non erano state esaminate nel provvedimento. Le spese sono state compensate in ragione della complessità delle questioni e dell'esito complessivo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    nelle ipotesi in cui la comunicazione sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, ossia per eseguire opere che richiedano il permesso di costruire (o la stessa SCIA) o, comunque, in violazione della normativa in materia, l’amministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso

    Il termine di trenta giorni non preclude l'intervento amministrativo quando la comunicazione edilizia sia stata utilizzata per opere non riconducibili al relativo regime o comunque in violazione della disciplina urbanistico-edilizia; in tal caso restano esercitabili gli ordinari poteri repressivi e sanzionatori.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque [il] rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia …

    Il regime della segnalazione o comunicazione edilizia resta subordinato al rispetto della disciplina urbanistica, edilizia e delle altre normative di settore.

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001

    Le opere interne di rifinitura indicate nel provvedimento sono state ricondotte dal ricorrente agli interventi di manutenzione ordinaria.

  • artt. 6 e 6-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Il giudizio considera il regime della CILA per opere interne non comportanti modifiche della sagoma o della struttura; la CILA non può essere utilizzata per legittimare opere già realizzate in un contesto edificatorio irregolare, ma il Comune deve motivare specificamente l'irregolarità impeditiva.

  • art. 103, comma 2, d.l. 18/2020

    La disposizione ha determinato, nel caso esaminato, l'ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori assentiti dalla DIA fino al 29 giugno 2022.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il ritiro di un titolo edilizio consolidato richiede l'esercizio dell'autotutela, la sussistenza dei relativi presupposti e una motivazione rafforzata; la scadenza del termine di efficacia non consente di travolgere ex tunc le opere già eseguite durante la validità del titolo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una CILA è utilizzata per opere che, per natura o per la situazione di illegittimità dell'immobile, richiedono un diverso titolo edilizio o risultano incompatibili con la disciplina urbanistico-edilizia, il decorso del termine di trenta giorni non impedisce all'amministrazione di esercitare gli ordinari poteri repressivi e sanzionatori; la CILA non è tuttavia soggetta a un rigetto discrezionale in sé, dovendo l'amministrazione individuare e motivare la concreta irregolarità impeditiva.
  • La scadenza del termine di efficacia di un titolo edilizio opera ex nunc e determina la perdita di titolo soltanto per la parte dell'intervento non eseguita entro tale termine; non travolge retroattivamente le opere realizzate durante il periodo di validità del titolo.
  • Il mancato pagamento degli oneri e la tardiva comunicazione di fine lavori non determinano, in assenza di una specifica previsione normativa, l'inefficacia ex tunc di un titolo edilizio già consolidato.
  • Il ritiro di un titolo edilizio consolidato non può essere desunto dalla mera contestazione della sua inefficacia, ma richiede l'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con la verifica dei relativi presupposti e una motivazione rafforzata.
  • Un provvedimento edilizio che contesta genericamente difformità di altezze, irregolarità di manufatti o violazioni regolamentari è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione se non indica i manufatti interessati, le misurazioni effettuate e le specifiche norme violate; la motivazione non può essere integrata in giudizio mediante il richiamo a verbali o elementi non menzionati nell'atto, soprattutto quando le osservazioni del privato non siano state esaminate.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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