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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21769/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta davanti al giudice di pace, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa in relazione a varie cartelle di pagamento riferite a crediti di diversa natura, tra cui sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e una cartella relativa a emissione di assegni senza autorizzazione o provvista. In primo grado il giudice qualificò la domanda come opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, dichiarando prescritte numerose cartelle e respingendo la contestazione su una ulteriore cartella. In appello la decisione fu in parte riformata, con riconoscimento della legittimità del preavviso di ipoteca anche rispetto ad altre cartelle. La ricorrente per cassazione dedusse sei motivi: 1) illegittimità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione con avvocato del libero foro, per mancanza di prova della delibera e dell'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato; 2) erronea applicazione del termine dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 4 d.lgs. 150/2011, sostenendo che l'impugnazione del preavviso di ipoteca dovesse essere trattata come azione di accertamento negativo e non come opposizione agli atti esecutivi soggetta a decadenza; 3) nullità del preavviso per notifica diretta a mezzo posta senza relata e senza previa intimazione di pagamento; 4) prescrizione del credito relativo a una specifica cartella, contestando anche la notifica effettuata con rito degli irreperibili e la mancata produzione dell'originale della cartella; 5) erronea liquidazione e parziale compensazione delle spese di primo grado; 6) erronea ammissibilità dell'appello incidentale tardivo e, soprattutto, sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto del discarico automatico dei ruoli previsto dal d.l. 41/2021 per due cartelle, essendo la debitrice persona fisica con reddito inferiore alla soglia prevista e con debiti inferiori a 5.000 euro. La Corte ha rigettato i primi cinque motivi e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere solo in relazione ai due carichi rientranti nel discarico automatico, assorbendo sul punto la censura sull'appello incidentale tardivo.

La decisione

La Corte ha respinto il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. Ha invece accolto il sesto motivo solo nella parte relativa allo ius superveniens: ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riferita alle due cartelle rientranti nell'annullamento automatico dei debiti previsto dal d.l. 41/2021. Conseguentemente, il ricorso è stato complessivamente rigettato salvo la parziale cessazione per sopravvenuta disciplina favorevole. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; è stata esclusa, per la parziale cessazione della materia del contendere, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio con avvocati del libero foro senza necessità di una specifica delibera o di prova dell'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato quando ricorrano i presupposti previsti dalla convenzione o i casi ordinari diversi da quelli riservati all'Avvocatura.

  • art. 43, quarto comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La necessità della delibera per avvalersi di avvocati esterni non opera nei casi in cui la scelta del difensore discenda dal regime speciale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 617 c.p.c.

    Per le contestazioni sui vizi formali della cartella, una volta qualificata la domanda dal giudice di merito come opposizione agli atti esecutivi, opera il relativo regime, incluso il termine di decadenza.

  • art. 4 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Richiamato in relazione al regime processuale delle opposizioni esecutive e al termine di proposizione del rimedio.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella e degli atti della riscossione può essere eseguita direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità della relata di notifica e con applicazione della disciplina postale ordinaria.

  • art. 50, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'intimazione è richiesta solo se l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella; non è necessaria per l'iscrizione ipotecaria, che è procedura alternativa all'esecuzione.

  • art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890

    La Corte esclude la sua applicazione quando la notifica avviene direttamente a mezzo posta da parte dell'agente della riscossione secondo l'art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'iscrizione ipotecaria è qualificata come atto di procedura alternativa all'espropriazione forzata, non come atto dell'esecuzione forzata vera e propria.

  • art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione del credito da sanzione amministrativa.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per la notifica agli irreperibili è necessario verificare l'irreperibilità assoluta del destinatario mediante ricerche idonee a escludere che egli abbia abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale.

  • art. 1335 c.c.

    La cartella pervenuta all'indirizzo o nella sfera di disponibilità del destinatario si presume conosciuta, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve esporre chiaramente e in modo sufficientemente completo i fatti processuali e le ragioni della decisione impugnata; la carenza rende inammissibile il motivo.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo, ma la censura è stata assorbita dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 4, comma 4, d.l. 22 marzo 2021, n. 41 conv. in L. 21 maggio 2021, n. 69

    "sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo... fino a 5.000 euro ... delle persone fisiche che hanno conseguito... un reddito imponibile... fino a 30.000 euro"

    L'annullamento opera ipso iure al ricorrere dei presupposti di legge e determina la cessazione della materia del contendere senza necessità di uno sgravio formale.

  • art. 91, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite e sulla compensazione parziale operata in primo grado.

  • art. 82, primo comma, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite e sulla liquidazione dei compensi.

  • art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato quale parametro per la liquidazione del compenso professionale in base allo scaglione di valore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la parziale definizione del giudizio deriva da cessazione della materia del contendere per ius superveniens.

  • art. 7, comma 2, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

    La nuova iscrizione anagrafica per 'ricomparsa' presuppone la precedente cancellazione per irreperibilità e mostra una soluzione di continuità utile a confermare l'irreperibilità assoluta.

Massime di principio

  • La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione con avvocato del libero foro è valida senza necessità di una specifica delibera o di una prova dell'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato quando la scelta del difensore rientra nel regime ordinario previsto dalla convenzione e dalla disciplina speciale dell'ente.
  • Quando il giudice di merito qualifica una domanda come opposizione agli atti esecutivi, il regime dell'impugnazione e i relativi termini vanno individuati in base a tale qualificazione, secondo il principio dell'apparenza, anche se la parte abbia prospettato una diversa natura dell'azione.
  • La notifica della cartella di pagamento e degli atti della riscossione può essere eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso non è necessaria la relata di notifica e non si applica la disciplina della L. n. 890/1982.
  • L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è un atto dell'espropriazione forzata, ma una procedura alternativa; perciò non richiede la previa intimazione di pagamento prevista solo per l'esecuzione forzata non iniziata entro un anno dalla cartella.
  • In tema di notifica a irreperibile, il ricorso al rito degli irreperibili è legittimo solo se le ricerche espletate consentano di accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario nel Comune del domicilio fiscale; la prova della regolarità della notifica può essere fornita dalla relazione o dagli atti anagrafici che confermino la mancata reperibilità.
  • Quando si contesta la validità della notifica della cartella, l'agente della riscossione deve provarne il perfezionamento, ma non è tenuto a produrre l'originale o una copia autentica/integrale della cartella: è sufficiente la relata o l'avviso di ricevimento univocamente riferiti all'atto notificato.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione del fatto processuale chiara e completa, idonea a consentire la comprensione della censura senza accesso agli atti; la lacunosità sul contenuto della decisione impugnata o sulle censure di merito rende il motivo inammissibile.
  • L'annullamento automatico dei debiti previsto dallo ius superveniens opera ipso iure al ricorrere dei presupposti soggettivi e oggettivi di legge e determina la cessazione della materia del contendere, senza che sia necessario un formale provvedimento di sgravio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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