Sentenza n. 3092/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di aggiudicazione, adottato con verbale del 30.04.2025 e pubblicato il 15.05.2025 sul sito internet della procedura, per la gara n. 5120072, indetta e aggiudicata dalla Camera dei Deputati C.Q. 10.12.2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\10\2025: - del provvedimento di aggiudicazione, adottato con verbale del 30.04.2025 e pubblicato il 15.05.2025 sul sito internet della procedura, per la gara n. 5120072, indetta e aggiudicata dalla Camera dei Deputati C.Q. 10.12.2024., con conseguente rimodulazione della graduatoria e subentro della società Hygien Tech S.r.l., nel contratto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente. - dei successivi provvedimenti eventualmente adottati, in ragione dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale Nonché per - la riformulazione della graduatoria conclusiva e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere collocata al posto n. 1 della graduatoria, con subentro della ricorrente nel contratto con la stazione appaltante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per la fornitura di prodotti consumabili del settore pulizie a favore dell’impresa prima classificata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione contestando il procedimento di verifica dell’anomalia e il giudizio positivo di congruità dell’offerta aggiudicataria. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della lex specialis e degli artt. 1, 2, 91 e 110 d.lgs. 36/2023, nonché carenza di istruttoria e motivazione, manifesta irragionevolezza e presentazione di un’offerta incerta e contraddittoria, sostenendo che l’aggiudicataria avesse fornito soltanto spiegazioni orali e generici richiami alla propria solidità economica, senza documentare l’economia del processo produttivo, le condizioni favorevoli di approvvigionamento e l’originalità delle forniture. Con il secondo motivo ha contestato la sostenibilità dell’offerta, rilevando che i prezzi di dieci prodotti su settantacinque sarebbero stati inferiori al costo della materia prima. Dopo il deposito in giudizio della documentazione relativa alla verifica di anomalia, inclusa la relazione scritta dell’aggiudicataria, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo ulteriori profili di illegittimità della valutazione di non anomalia e chiedendo la riformulazione della graduatoria e il subentro nel contratto.
La decisione
Il ricorso principale è stato rigettato. Il TAR ha accertato documentalmente che l’aggiudicataria aveva risposto alle richieste della stazione appaltante con una relazione scritta del 9 aprile 2025, esaminata dall’Amministrazione nella seduta del 30 aprile 2025; è stata quindi respinta la censura relativa alla natura meramente orale e generica delle giustificazioni. Il giudice ha ribadito che la verifica di anomalia ha natura globale e sintetica ed esprime discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza tali da rendere inattendibile l’offerta nel suo complesso. Nel caso concreto, il giudizio di non anomalia è stato ritenuto adeguatamente giustificato da tre fattori concorrenti: il risparmio medio dell’8% sui costi di acquisto, la disponibilità di una struttura operativa già esistente nell’area di Roma e l’esecuzione diretta della commessa senza costi di intermediazione. La presenza di dieci prezzi potenzialmente inferiori al costo della materia prima non è stata ritenuta decisiva, poiché l’eventuale deficit di singole voci può essere compensato da altre componenti dell’offerta e dai risparmi complessivi; la verifica non può trasformarsi in una ricerca analitica dell’errore su singole voci. I motivi aggiunti sono stati dichiarati irricevibili per tardività: la ricorrente aveva riconosciuto di avere acquisito conoscenza della documentazione il 25 luglio 2025, mentre li aveva notificati il 22 ottobre 2025, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2, c.p.a., computato tenendo conto della sospensione feriale. Il TAR ha aggiunto, in via di completezza, che le censure sarebbero state comunque infondate nel merito, anche perché la congruità deve essere valutata con riguardo alla sola offerta esaminata e non mediante comparazione con quella della ricorrente. Hygien Tech è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna delle controparti, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina la verifica dell’anomalia dell’offerta; la stazione appaltante deve valutare la sostenibilità complessiva dell’offerta sulla base delle spiegazioni fornite dall’operatore economico.
art. 91 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi concernenti le offerte e la documentazione di gara; il giudice non ne ha tratto una specifica regola decisoria autonoma.
artt. 1 e 2 d.lgs. 36/2023
Richiamati con riferimento ai principi generali dell’azione amministrativa e della materia dei contratti pubblici; la decisione li considera coerenti con una valutazione complessiva e ragionevole dell’offerta.
art. 120, comma 2, c.p.a.
Impone la proposizione dei motivi aggiunti nel rito appalti entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto o della documentazione lesiva; il termine decorre, nel caso concreto, dalla piena conoscenza della documentazione relativa alla verifica di anomalia.
art. 74 c.p.a.
Richiamato nell’intestazione della sentenza quale disposizione applicabile alla decisione.
Massime di principio
- La verifica di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica ed esprime discrezionalità tecnica della stazione appaltante; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza, tali da rendere inattendibile l’offerta nel suo complesso.
- Il procedimento di verifica dell’anomalia non ha funzione sanzionatoria e non consiste nella ricerca di errori riferiti a singole voci dell’offerta, dovendo accertare la complessiva affidabilità e sostenibilità economica della prestazione.
- La presenza di prezzi potenzialmente inferiori al costo della materia prima per alcune soltanto delle voci non dimostra, di per sé, l’anomalia dell’offerta, quando il possibile deficit possa essere compensato da altre voci, da condizioni favorevoli di approvvigionamento o da risparmi logistici ed esecutivi.
- La congruità dell’offerta deve essere valutata con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta esaminata e alla capacità organizzativa dell’operatore di eseguire la prestazione al prezzo proposto; non è legittimo fondare la verifica su un confronto comparativo con le offerte degli altri concorrenti.
- Nel rito appalti, i motivi aggiunti diretti a contestare nuove ragioni di illegittimità conosciute mediante la documentazione depositata in giudizio devono essere notificati entro trenta giorni dalla piena conoscenza di tale documentazione; la tardività determina l’irricevibilità.
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