Cassazione Civile, Ordinanza n. 38030/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con il quale l’Amministrazione aveva rideterminato in aumento il reddito d’impresa di una ditta di autotrasporti sulla base degli studi di settore, poi parzialmente ridotto dal giudice di primo grado. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che l’accertamento fosse illegittimo perché fondato solo sullo scostamento statistico rispetto agli studi di settore, senza adeguata considerazione delle prove offerte in contraddittorio e in giudizio: attività svolta per un solo cliente, tariffe contrattuali, chilometri percorsi, giorni lavorati, nonché la corretta quantificazione del reddito effettivamente disponibile. Con il primo motivo di ricorso ha denunciato violazione di varie norme tributarie e processuali, lamentando che i giudici di merito avessero ribaltato su di lui un onere probatorio eccessivo e avessero trascurato che lo scostamento era stato giustificato da elementi concreti. Con il secondo motivo ha dedotto ultrapetizione, omessa pronuncia e violazione del giudicato esterno, sostenendo che i giudici avessero deciso oltre la domanda e che una sentenza favorevole relativa a un’altra annualità dovesse spiegare efficacia anche per il 2005. Con il terzo motivo ha infine denunciato omesso esame di fatti decisivi, assumendo che non fossero state valutate le prove relative alla concreta organizzazione dell’attività e alla compatibilità dei ricavi accertati con l’effettiva operatività dell’impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che i giudici di merito non si erano limitati al mero scostamento dagli studi di settore, ma avevano valorizzato anche ulteriori elementi presuntivi, e ha ribadito che negli accertamenti standardizzati l’Amministrazione deve dimostrare l’applicabilità concreta dello standard, mentre il contribuente deve provare le circostanze specifiche idonee a giustificare un reddito inferiore. Ha inoltre escluso che vi fosse un errore decisivo nel calcolo del reddito o una questione nuova deducibile per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo è stato respinto perché non vi era omessa pronuncia né ultrapetizione: la decisione di merito che riduceva il reddito implicava il rigetto della domanda di annullamento integrale nei limiti non accolti, e il giudicato formatosi su una diversa annualità non poteva estendersi automaticamente al 2005, trattandosi di un accertamento reddituale non caratterizzato da durata pluriennale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di difese dell’Amministrazione, ed è stato dato atto della disciplina sul contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base normativa dell'accertamento tributario e della disciplina degli accertamenti fondati su parametri/studi di settore.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 633/1972
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di accertamento e rettifica.
art. 3, comma 179, L. n. 549/1995
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente sugli accertamenti standardizzati.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce il criterio di riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto, il contribuente deve provare le circostanze che giustificano lo scostamento.
art. 2729 c.c.
Gli studi di settore operano come presunzioni semplici; il contribuente può vincerle con prova contraria idonea a togliere valore alla presunzione.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente sulla motivazione degli atti impositivi.
art. 10 L. n. 212/2000
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di comportamento dell'Amministrazione e tutela dell'affidamento.
art. 3 Cost.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente.
art. 24 Cost.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente.
art. 53 Cost.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente.
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in materia di accertamento standardizzato.
art. 66, d.P.R. n. 917/1986
La Corte richiama la disciplina del reddito d'impresa in contabilità semplificata per respingere la censura sul calcolo del reddito disponibile.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per escludere il vizio di ultrapetizione e affermare che la decisione di riduzione parziale era compatibile con la domanda di annullamento.
art. 2909 c.c.
La Corte esclude l'efficacia di giudicato esterno su annualità diverse, salvo fatti a durata pluriennale o qualificazioni giuridiche durevoli.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio riguarda un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera rivalutazione delle prove.
art. 370, comma 1, c.p.c.
Richiamato con riferimento alla costituzione dell'Agenzia ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari fondati su studi di settore o parametri, la pretesa fiscale non può essere sorretta dal solo scostamento tra reddito dichiarato e reddito standardizzato: l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard, mentre il contribuente deve fornire prova, anche presuntiva, delle specifiche circostanze che rendono inattendibile il risultato standard per quel caso concreto.
- Il contraddittorio endoprocedimentale è centrale, ma l'inerzia del contribuente in sede amministrativa non gli preclude la difesa in giudizio; tuttavia, per vincere la presunzione, non basta allegare circostanze astratte o mere asserzioni, occorrendo una prova idonea a dimostrare la peculiarità dell'attività svolta.
- Il giudice tributario può valorizzare, oltre allo studio di settore, ulteriori elementi presuntivi desunti dagli atti e dal comportamento economico del contribuente, purché li espliciti come ragioni autonome della decisione.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice, pur non accogliendo integralmente la domanda di annullamento, si mantenga entro il petitum e la causa petendi, pronunciando un rigetto solo parziale della pretesa.
- Il giudicato formatosi su una singola annualità d'imposta non si estende automaticamente ad anni diversi, salvo che vengano in rilievo fatti o qualificazioni giuridiche dotati di durata pluriennale e tendenzialmente invariabili.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, essendo limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
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