Cassazione Penale, Sentenza n. 5930/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Marino ha impugnato l'ordinanza che aveva aggravato la sua misura cautelare sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere per un allontanamento avvenuto il 27/05/2022. Il ricorrente ha dedotto che l'allontanamento fosse di modesta gravità e giustificato da un malore (soffre di enfisema; è stato ricoverato e dimesso con diagnosi di dispnea), nonché episodico, per cui la violazione avrebbe dovuto essere qualificata come "fatto di lieve entità" ai sensi dell'art. 276, comma 1‑ter c.p.p., e dunque non idonea a giustificare l'aggravamento della misura.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata per vizi di motivazione, rilevando che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente valutato le concrete modalità dell'allontanamento e la possibile applicabilità della causa di lieve entità prevista dall'art. 276, comma 1‑ter c.p.p. Ha quindi rinviato il provvedimento al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati (art. 309, co. 7 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 276 c.p.p., comma 1-ter
La norma disciplina la possibilità di non disporre la custodia in carcere per violazioni degli arresti domiciliari che costituiscano "fatto di lieve entità": va applicata alle violazioni di modesto rilievo che non smentiscono l'idoneità originaria della misura. L'accertamento richiede valutazione delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo derivato.
art. 309 c.p.p., comma 7
Norma procedurale che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento del provvedimento impugnato; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 13348/2018; Sez. 6, n. 8071/2020)
I precedenti richiamati chiariscono il concetto di "lieve entità" nella violazione degli arresti domiciliari: la valutazione deve concentrarsi sulle concrete modalità dell'infrazione (durata, distanza, intenzionalità), sul grado di colpevolezza e sul danno o pericolo creato; la mera gravità dei reati posti a base della misura non è sufficiente se non è collegata all'evento specifico.
Massime di principio
- Per decidere l'aggravamento da domiciliari a carcere dopo un allontanamento, il giudice deve valutare specificamente le modalità dell'allontanamento (durata, distanza, scopo, ripetitività), non limitarsi alla biografia criminale dell'imputato.
- La qualificazione del fatto come "di lieve entità" non è esclusa per principio per un allontanamento: può applicarsi se l'episodio è episodico, di scarsa durata e senza concreto danno o pericolo.
- Motivi di salute comprovati (referti, diagnosi, attestazioni cliniche) possono costituire giustificazione rilevante e devono essere valutati puntualmente; assenza di documentazione diminuisce la persuasività dell'argomento.
- La valutazione richiede ponderazione del grado di colpevolezza: un allontanamento involontario o dovuto a emergenza medica comporta minore colpevolezza rispetto a un'uscita volontaria per finalità illecite.
- La mera gravità dei reati per cui l'imputato è condannato può concorrere alla valutazione della adeguatezza della misura cautelare, ma non può sostituire l'analisi delle circostanze concrete dell'evento specifico.
- In situazioni analoghe è prudente raccogliere e depositare tempestivamente documentazione medica, tracciati telefonici/posizionamento e dichiarazioni degli operatori per dimostrare le modalità dell'allontanamento.
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