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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14302/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti relativi all'uso di una galleria sotterranea in Portofino, funzionale all'accesso a una villa e ai terreni circostanti. La società ricorrente ha chiesto di accertare che i convenuti non avessero alcuna servitù di passaggio pedonale e carrabile sull'intera galleria, e di inibire il loro transito; in via speculare ha sostenuto di essere titolare di una servitù di passaggio sul primo tratto della galleria, sulla base di un atto notarile del 1972. I convenuti hanno resistito sostenendo che la galleria fosse pertinenza della loro proprietà e, in via riconvenzionale, hanno chiesto l'accertamento dell'usucapione della servitù, o della sua costituzione coattiva. Dopo un primo rigetto in appello, la Cassazione aveva cassato con rinvio riconoscendo, per il secondo tratto della galleria sottostante la particella di proprietà della ricorrente, la rilevanza dei principi sull'accessione e sull'estensione del pignoramento ai beni accessori; per il primo tratto aveva invece rilevato una motivazione apparente sulla domanda confessorio-servitutaria. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha rigettato tutte le domande della ricorrente valorizzando un giudicato esterno formatosi su una precedente causa di usucapione della proprietà della galleria. Con il nuovo ricorso la società ha dedotto: (1) violazione dei limiti del giudizio di rinvio e dei principi sull'eccezione di giudicato esterno, perché il giudicato era anteriore alla decisione rescindente e non poteva essere introdotto per la prima volta nel rinvio; (2) erronea interpretazione del giudicato esterno, che riguardava solo il primo tratto della galleria e non l'intera galleria; (3) motivazione apparente sul rigetto della tutela della servitù sul primo tratto, senza accertare l'effettiva esistenza del diritto; (4) violazione del principio di non contestazione, per non avere valorizzato l'allegazione, non contestata, circa l'impossibilità di transito contemporaneo nella galleria stretta tre metri; (5) erronea applicazione delle regole sulla forma degli atti costitutivi di servitù, avendo attribuito l'atto del 1972 anche ai convenuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione. Per il secondo tratto della galleria il giudice di rinvio dovrà attenersi ai principi già fissati nella precedente ordinanza di cassazione, senza poter utilizzare il giudicato esterno formatosi sulla precedente causa di usucapione della proprietà, perché inammissibile nel giudizio di rinvio prosecutorio e comunque incompatibile con il dictum rescindente. Per il primo tratto, la Corte ha rilevato che il giudice di rinvio dovrà anzitutto motivare sull'esistenza o meno della servitù di passaggio della ricorrente, esaminando il contenuto dell'atto notarile del 1972, l'ubicazione della galleria e la proprietà delle particelle sovrastanti; solo dopo, se la servitù sarà accertata, si potrà valutare l'eventuale turbativa da parte dei convenuti. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 383 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve muoversi entro i limiti del dictum della sentenza di cassazione e del tipo di vizio che ha determinato il rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Nel rinvio per violazione di legge il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può modificare gli accertamenti di fatto posti a base della decisione rescindente.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio prosecutorio le parti devono restare nelle conclusioni già formulate nella fase di merito, senza introdurre nuove eccezioni precluse.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel caso esaminato non era ammissibile la produzione documentale del giudicato esterno perché non incidente sull'ammissibilità del ricorso né sulla nullità della sentenza impugnata.

  • art. 840 c.c.

    Richiamato come norma violata nella precedente cassazione per l'estensione della proprietà del suolo al sottosuolo.

  • art. 934 c.c.

    Richiamato come norma violata nella precedente cassazione per il principio di accessione delle opere esistenti sopra o sotto il suolo al proprietario del fondo.

  • art. 2912 c.c.

    Richiamato come norma violata nella precedente cassazione per l'estensione del pignoramento anche ai beni accessori.

  • art. 1079 c.c.

    È la base dell'actio confessoria servitutis esercitata per far riconoscere e tutelare la servitù di passaggio e far cessare turbative.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione impone di considerare pacifici i fatti allegati e non specificamente contestati dalla controparte.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; la motivazione meramente apparente determina nullità.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato come parametro formale per la validità degli atti costitutivi di diritti reali, compresa la servitù.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale è vincolante nei limiti oggettivi e soggettivi del processo in cui si è formato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio prosecutorio conseguente a cassazione per violazione di legge, il giudice di rinvio è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione gli accertamenti di fatto posti a base del decisum rescindente.
  • L'eccezione di giudicato esterno non può essere utilizzata per elidere il vincolo derivante dalla sentenza di cassazione quando il giudicato sia incompatibile, anche implicitamente, con il dictum rescindente o quando la questione debba ritenersi ormai preclusa per la struttura chiusa del rinvio.
  • La rilevabilità del giudicato in ogni stato e grado va coordinata con le preclusioni proprie del giudizio di rinvio e con l'efficacia conformativa della decisione di cassazione.
  • Nell'actio confessoria servitutis il giudice deve prima accertare l'esistenza del diritto di servitù e il relativo titolo; solo successivamente può esaminare se il comportamento del convenuto abbia integrato turbative o impedimenti all'esercizio del diritto.
  • La motivazione che si limiti a trattare il profilo proprietario, senza confrontarsi con il diritto reale fatto valere in giudizio, è meramente apparente e determina nullità della sentenza.
  • Il principio di non contestazione consente di valorizzare come pacifici i fatti specificamente allegati e non contestati, con conseguente divieto per il giudice di ignorarli senza adeguata motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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