Sentenza n. 3904/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno didattico alla minore per l'anno scolastico 2025/2026 e atti connessi di assegnazione di un numero insufficiente di insegnanti di sostegno
Esito
La controversia
La ricorrente, quale rappresentante legale della figlia minore, ha impugnato gli atti con cui, per l'anno scolastico 2025/2026, erano state assegnate 22 ore settimanali di sostegno, a fronte di una frequenza scolastica di 40 ore e della situazione di handicap grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 12, 13 e 40 della legge n. 104/1992, del d.lgs. n. 66/2017, dell'art. 40 della legge n. 449/1997, dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge n. 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, nonché dell'art. 3 della legge n. 241/1990. In particolare, è stata contestata l'insufficienza delle ore assegnate e il difetto di motivazione, poiché il provvedimento impugnato attribuiva 22 ore senza spiegare le ragioni della riduzione, mentre il PEI relativo all'anno precedente indicava la necessità di una copertura di 40 ore per assicurare la piena partecipazione alle attività scolastiche, il raggiungimento degli obiettivi minimi e il benessere psicologico e sociale della minore.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. In sede cautelare, con precedente decreto presidenziale e ordinanza, il Tribunale aveva ordinato all'amministrazione di redigere tempestivamente il PEI per l'anno scolastico in corso e di assegnare alla minore un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica, ravvisando l'assenza di motivazione nell'assegnazione delle 22 ore. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che l'istituto scolastico aveva integrato le ore di sostegno in esecuzione dell'ordinanza cautelare e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ritenuto integralmente soddisfatta la pretesa e, considerata anche la conclusione dell'anno scolastico cui si riferiva la controversia, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico dell'amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale: su complessivi 1.500 euro, l'amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La minore era riconosciuta in situazione di handicap grave, circostanza rilevante ai fini della pretesa all'adeguato sostegno scolastico.
artt. 4, 12, 13 e 40 l. 104/1992
Sono state invocate quali disposizioni poste a tutela dell'integrazione scolastica e del diritto all'istruzione della persona con disabilità.
d.lgs. 66/2017
Il Tribunale ha richiamato l'art. 7, comma 2, lett. g), quale base dell'obbligo di redazione del PEI e della determinazione delle misure necessarie all'inclusione scolastica.
art. 3 l. 241/1990
È stato dedotto il difetto di motivazione dell'assegnazione di un numero di ore inferiore a quello ritenuto necessario.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La controversia sull'assegnazione del sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sentenza ha definito il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere a seguito della soddisfazione integrale della pretesa nelle more del processo.
art. 40 l. 449/1997
Norma invocata dalla ricorrente a fondamento della richiesta di adeguata assegnazione del sostegno.
art. 2, commi 413 e 414, l. 244/2007
Norme invocate dalla ricorrente in materia di sostegno scolastico, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010.
Massime di principio
- Le controversie relative all'assegnazione delle ore di sostegno scolastico rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L'amministrazione scolastica non può limitarsi ad assegnare un numero di ore di sostegno inferiore a quello necessario senza esplicitare le ragioni della determinazione e senza confrontarsi con le esigenze risultanti dal PEI e dalla situazione concreta dell'alunno con disabilità.
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione integra le ore di sostegno in misura idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata e sopravviene la conclusione dell'anno scolastico cui si riferisce la controversia, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'intervento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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