Cassazione Civile, Ordinanza n. 40799/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta in primo grado da un avvocato, anche quale amministratore di una società e poi quale erede di due soggetti, insieme alla società stessa, nei confronti di una banca. La domanda era stata respinta dal Tribunale e il gravame era stato a sua volta rigettato dalla Corte d'appello. In Cassazione i soccombenti hanno proposto ricorso affidato a quindici motivi, ma la Suprema Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato che il ricorso era privo dell'esposizione dei fatti di causa e del contenuto della sentenza impugnata, risultando costruito per assemblaggio e per mera riproduzione di atti processuali. Inoltre i motivi erano formulati in modo generico, con una rubrica indistinta di violazione di legge, alcuni erano solo enunciazioni, e la struttura del ricorso si risolveva nella pedissequa riproposizione dei motivi di appello, senza una autonoma critica della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., ritenendo mancante una sintetica e autosufficiente esposizione dei fatti di causa e del contenuto della decisione impugnata. Ha inoltre evidenziato che la tecnica dell'assemblaggio degli atti, la genericità delle rubriche dei motivi e la mera riproposizione dei motivi di appello non consentivano il controllo di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato solo per la rappresentanza e difesa in proprio dell'avvocato ricorrente.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sintetica dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato; la loro mancanza comporta inammissibilità.
art. 360 c.p.c.
ogni motivo deve essere specificamente ricondotto a uno dei vizi tassativi previsti dalla norma, con rubrica e ragioni puntuali.
art. 1140 c.c.
citato nel ricorso, ma ritenuto estraneo alla materia del contendere dalla Corte.
art. 1144 c.c.
citato nel ricorso, ma ritenuto estraneo alla materia del contendere dalla Corte.
art. 1158 c.c.
citato nel ricorso, ma ritenuto estraneo alla materia del contendere dalla Corte.
art. 1163 c.c.
citato nel ricorso, ma ritenuto estraneo alla materia del contendere dalla Corte.
art. 116 c.p.c.
citato nel ricorso, ma ritenuto estraneo alla materia del contendere dalla Corte.
art. 360, n. 5, c.p.c.
citato nel ricorso, ma la Corte rileva che il richiamo era avulso dalla controversia e comunque non rispettava i requisiti di formulazione del motivo.
art. 13, primo comma-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, primo comma-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca integralmente o sostanzialmente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto della decisione impugnata, perché la Corte non può ricostruire il thema decidendum mediante il solo esame dei motivi.
- La pedissequa riproduzione integrale di atti processuali o l'assemblaggio di parti di essi non soddisfa il requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché trasferisce sulla Corte il compito di selezionare i fatti realmente rilevanti.
- Ogni motivo di ricorso deve indicare in modo specifico la norma di cui si denuncia la violazione e spiegare le ragioni della censura; formule generiche o meramente assertive non sono sufficienti.
- Il ricorso per cassazione deve criticare la sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre in modo invariato i motivi già dedotti in appello, pena l'inidoneità a introdurre un vero giudizio di legittimità.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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