Sentenza n. 5723/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatico-consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzandolo al 20 dicembre 2025. Tale comportamento amministrativo ha determinato l’attivazione del procedimento richiesto dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto costituisse pieno soddisfacimento della pretesa azionata e facesse venir meno l’interesse alla decisione sul silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
Il ricorso avverso il silenzio è lo strumento processuale utilizzato per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa e l’adempimento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha eliminato la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.
La sopravvenuta adozione di un comportamento amministrativo integralmente satisfattivo della pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda e attivare il procedimento amministrativo richiesto integra pieno soddisfacimento della pretesa, quando l’azione giudiziale riguardi l’avvio del procedimento e non il conseguimento del provvedimento finale.
- Quando, nel corso del giudizio sul silenzio, l’amministrazione adotta un comportamento integralmente satisfattivo della pretesa azionata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta valutando, insieme alla durata dell’inerzia e al comportamento processuale, il tempo intercorso tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e le concrete difficoltà organizzative dell’amministrazione derivanti dall’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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