Cassazione Penale, Sentenza n. 39119/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace che lo aveva dichiarato responsabile del reato previsto dall'art. 10‑bis d.lgs. n. 286/1988 per essersi trattenuto sul territorio nazionale senza permesso di soggiorno e senza documenti (fatto accertato il 20/05/2023). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: (1) violazione di legge e omessa motivazione, lamentando che la sentenza fosse solo una ricostruzione fattuale apodittica; (2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 34 d.lgs. 274/2000, con censure sulla logica e coerenza della motivazione e sull'errata valutazione della occasionalità/abitudine della condotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non specifico, affermando che la motivazione del Giudice di Pace, sebbene sintetica, era adeguata e non manifestamente illogica: dagli atti risultava che l'imputato era senza documenti e mai aveva regolarizzato la propria posizione. Anche il secondo motivo è stato giudicato generico e infondato: la Corte ha osservato che la valutazione di non riconoscimento della causa di non punibilità rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e, essendo stata esercitata in modo congruo e logico (anche in considerazione del rinvio del procedimento per possesso di stupefacenti), non poteva essere riveduta in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per l'inammissibilità, al versamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10‑bis d.lgs. n. 286/1988
Norma che punisce la permanenza sul territorio dello Stato in violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri; la Corte ha ritenuto provata la consumazione del reato sulla base dell'assenza di documenti, del mancato permesso di soggiorno e della mancata regolarizzazione della posizione.
art. 34 d.lgs. 274/2000
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha condiviso la decisione del giudice di merito di non applicarla, ritenendo la condotta non di particolare lieve entità e richiamando anche la circostanza del rinvio per possesso di stupefacenti come elemento ostativo.
artt. 125 e 546 cod. proc. pen.
Riferiti dal ricorrente in tema di motivazione e di procedimento: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di pace, pur sintetica, fosse sufficiente e conforme ai requisiti di legge, quindi non configurava vizio reclamato.
art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in Cassazione richiamati dal ricorrente per violazione di legge e motivo in fatto; la Corte ha qualificato i motivi come generici e inconcorsi i presupposti per l'accoglimento.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alle censure sulla motivazione e sulle deduzioni difensive; la Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa o illogica motivazione suscettibile di annullamento.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Citare per il principio secondo cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa, può essere applicata una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha perciò condannato il ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure per omessa o insufficiente motivazione devono essere specifiche: non è sufficiente lamentare genericamente l'apparenza della motivazione; il ricorrente deve indicare quali punti concreti siano omessi o travisati.
- Le valutazioni discrezionali del giudice di merito (sopra tutto sulla valutazione della gravità del fatto e sull'applicabilità di scriminanti o cause di non punibilità) sono sottratte a sindacato in sede di legittimità se esercitate in maniera congrua e logica.
- Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità è necessario dimostrare, con elementi specifici, la lieve entità del fatto e l'assenza di elementi ostativi (es. altri procedimenti o condotte aggravanti); la mera richiesta senza prova documentale è spesso insufficiente.
- Un ricorso alla Corte che si limiti a ripetere argomentazioni generiche o a contestare in termini astratti la motivazione rischia l'inammissibilità e la condanna per spese e per la misura prevista per impugnazioni infondate.
- La presenza di fatti ulteriori formalmente rilevanti (es. rinvio per possesso di stupefacenti) può influire negativamente sulla valutazione della tenuità e sulla concreta possibilità di ottenere esimenti o attenuanti speciali.
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