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Sentenza

Sentenza n. 1293/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito internet dell’Autorità il 19 dicembre 2019, avente per oggetto “integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; dell’Allegato A alla medesima, recante “Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR”; dell’Allegato B alla medesima, recante “Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”; di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202000460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della mancata opposizione dell'amministrazione. Le spese di lite sono state compensate. La sentenza non contiene una decisione sul merito della legittimità della delibera impugnata.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR e relativi Allegati A e B sulla regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e sulla fatturazione di consumi risalenti a più di due anni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato per l'annullamento la delibera ARERA n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, nonché i relativi Allegati A e B e gli atti connessi. Dal testo della sentenza non emergono i motivi specifici di legittimità dedotti. Con dichiarazione del 27 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese; l'amministrazione resistente non si è opposta.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non contrastata dalla parte resistente, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame del merito delle censure.
  • In caso di sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal ricorrente e non contestato dalla parte resistente, il giudice può compensare le spese di lite quando tale regolazione è richiesta dalla parte e non vi è opposizione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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