Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 705/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto che ha confermato la confisca, nei confronti della Mastrogiulio, di quote di fabbricati pervenute per successione dal marito Raffaele Dipalma (appartamento in Gravina di Puglia, via Fratelli Bandiera, n.8, e casetta in Corigliano Calabro). La ricorrente ha dedotto che: il prezzo pattuito per l'acquisto della quota dal fratello Rocco non era stato mai corrisposto; alcuni beni erano solo beni ereditati (non acquistati) e quindi non sottoponibili a confisca; la Corte non avrebbe valutato i proventi delle attività societarie del Dipalma con Luciano Gaudino; la motivazione si sarebbe basata su elementi inconferenti (regali nuziali, risparmi, prestiti) e non avrebbe dato conto della casetta di Corigliano; infine ha contestato la sussistenza della pericolosità qualificata del proposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (d.lgs. n.159/2011, art.10 e art.27) e che non è consentito impugnare in via di legittimità un vizio di motivazione se non quando la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta esistente e pertinente: è stata valutata la pericolosità del soggetto e la sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti; le censure sulla natura successoria dei beni e sul mancato pagamento del prezzo risultavano irrilevanti o non introdotte in appello; le affermazioni relative all'immobile di Corigliano sono state ritenute assertive e non idonee a dimostrare l'assenza di motivazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art.173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Fissa i limiti formali dell'enunciazione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso deve rispettare i limiti prescritti per la formulazione del motivo

  • art.10, comma 3 e art.27, comma 2, d.lgs. n.159/2011

    Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; è quindi esclusa la censura del vizio di motivazione salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente

  • art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Esclude fra i motivi di ricorso per cassazione i vizi di motivazione, salvo che la motivazione non sia del tutto inesistente o meramente apparente

  • art.7, comma 1 e art.10, comma 2, d.lgs. n.159/2011

    Impongono l'obbligo per il giudice d'appello di adottare un decreto motivato nei procedimenti di prevenzione

  • art.125, comma 3, cod. proc. pen.

    Collegato all'obbligo di motivazione del giudice di merito nelle decisioni impugnabili

  • art.616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, incluse le spese e l'eventuale somma dovuta alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è molto limitato: è ammissibile solo per violazione di legge; le critiche alla motivazione sono rilevabili in cassazione solo se si dimostra che la motivazione è del tutto inesistente o meramente apparente.
  • Contestazioni di fatto o valutazioni di merito (es. sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti, o provenienza dei beni per successione) devono essere svolte e documentate nei gradi di merito; introdurre in cassazione questioni nuove non rilevate o non dedotte in appello comporta inammissibilità.
  • Per impugnare una confisca su beni pervenuti per successione occorre dimostrare chiaramente, già nei gradi precedenti, il titolo e fornire elementi probatori idonei a rimettere in discussione la valutazione di sproporzione: semplici asserzioni non bastano.
  • La sussistenza della 'motivazione inesistente' è un requisito molto gravoso da dimostrare: la Corte verifica se il ragionamento del giudice è del tutto avulso dalle risultanze o basato su affermazioni apodittiche; in assenza di ciò la censura è inammissibile.
  • Ricorrere in cassazione con motivi prevalentemente critici dell'apprezzamento probatorio espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni (Cassa delle ammende); è preferibile concentrarsi su specifiche violazioni di diritto e curare la tempestiva introduzione delle questioni nei gradi precedenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.