Cassazione Penale, Sentenza n. 705/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto che ha confermato la confisca, nei confronti della Mastrogiulio, di quote di fabbricati pervenute per successione dal marito Raffaele Dipalma (appartamento in Gravina di Puglia, via Fratelli Bandiera, n.8, e casetta in Corigliano Calabro). La ricorrente ha dedotto che: il prezzo pattuito per l'acquisto della quota dal fratello Rocco non era stato mai corrisposto; alcuni beni erano solo beni ereditati (non acquistati) e quindi non sottoponibili a confisca; la Corte non avrebbe valutato i proventi delle attività societarie del Dipalma con Luciano Gaudino; la motivazione si sarebbe basata su elementi inconferenti (regali nuziali, risparmi, prestiti) e non avrebbe dato conto della casetta di Corigliano; infine ha contestato la sussistenza della pericolosità qualificata del proposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (d.lgs. n.159/2011, art.10 e art.27) e che non è consentito impugnare in via di legittimità un vizio di motivazione se non quando la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente. La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta esistente e pertinente: è stata valutata la pericolosità del soggetto e la sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti; le censure sulla natura successoria dei beni e sul mancato pagamento del prezzo risultavano irrilevanti o non introdotte in appello; le affermazioni relative all'immobile di Corigliano sono state ritenute assertive e non idonee a dimostrare l'assenza di motivazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art.173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Fissa i limiti formali dell'enunciazione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso deve rispettare i limiti prescritti per la formulazione del motivo
art.10, comma 3 e art.27, comma 2, d.lgs. n.159/2011
Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; è quindi esclusa la censura del vizio di motivazione salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente
art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Esclude fra i motivi di ricorso per cassazione i vizi di motivazione, salvo che la motivazione non sia del tutto inesistente o meramente apparente
art.7, comma 1 e art.10, comma 2, d.lgs. n.159/2011
Impongono l'obbligo per il giudice d'appello di adottare un decreto motivato nei procedimenti di prevenzione
art.125, comma 3, cod. proc. pen.
Collegato all'obbligo di motivazione del giudice di merito nelle decisioni impugnabili
art.616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, incluse le spese e l'eventuale somma dovuta alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è molto limitato: è ammissibile solo per violazione di legge; le critiche alla motivazione sono rilevabili in cassazione solo se si dimostra che la motivazione è del tutto inesistente o meramente apparente.
- Contestazioni di fatto o valutazioni di merito (es. sproporzione tra redditi dichiarati e acquisti, o provenienza dei beni per successione) devono essere svolte e documentate nei gradi di merito; introdurre in cassazione questioni nuove non rilevate o non dedotte in appello comporta inammissibilità.
- Per impugnare una confisca su beni pervenuti per successione occorre dimostrare chiaramente, già nei gradi precedenti, il titolo e fornire elementi probatori idonei a rimettere in discussione la valutazione di sproporzione: semplici asserzioni non bastano.
- La sussistenza della 'motivazione inesistente' è un requisito molto gravoso da dimostrare: la Corte verifica se il ragionamento del giudice è del tutto avulso dalle risultanze o basato su affermazioni apodittiche; in assenza di ciò la censura è inammissibile.
- Ricorrere in cassazione con motivi prevalentemente critici dell'apprezzamento probatorio espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni (Cassa delle ammende); è preferibile concentrarsi su specifiche violazioni di diritto e curare la tempestiva introduzione delle questioni nei gradi precedenti.
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