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Sentenza

Sentenza n. 257/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 749/2025.

Giustizia amministrativa202505845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato le spese del primo grado in Euro 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente appellante)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta simbolica e incongrua rispetto all’attività difensiva svolta. Ha dedotto la violazione dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali, dell’art. 2233, comma 2, c.c., delle norme sulle spese processuali e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale sanciti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla CEDU. In particolare, ha sostenuto che, essendo stata integralmente accolta la domanda di ottemperanza, il TAR avrebbe dovuto liquidare almeno Euro 1.189,00, corrispondenti ai minimi tabellari invocati, e che il richiamo al carattere seriale e alla natura della controversia non costituisse motivazione sufficiente per giustificare una liquidazione così ridotta. La controversia sostanziale riguardava il rilascio della carta docente anche per gli anni di insegnamento con contratto a tempo determinato, in attuazione della pronuncia della Corte di giustizia che aveva ritenuto contrario al diritto dell’Unione limitare il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.

La decisione

L’appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha escluso che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, sussista ancora un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari; i parametri ministeriali costituiscono tuttavia il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi e un loro significativo scostamento deve essere motivato. L’unico limite inderogabile è quello derivante dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme simboliche o non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR aveva richiamato soltanto il carattere seriale e la natura della controversia, senza spiegare adeguatamente la liquidazione di Euro 500,00 né chiarire l’eventuale compensazione parziale delle spese. La serialità del contenzioso, inoltre, non giustificava la riduzione, potendo anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione che continuava a negare una posizione già riconosciuta dalla giurisprudenza. La liquidazione manifestamente incongrua e immotivata è stata ritenuta lesiva dell’effettività della tutela giurisdizionale. In riforma della sentenza appellata, il Collegio ha liquidato le spese del primo grado in Euro 1.189,00, oltre accessori di legge, e quelle del giudizio d’appello in Euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione

    Costituisce il limite inderogabile alla discrezionalità giudiziale nella liquidazione delle spese, impedendo la determinazione di somme simboliche o non consone al decoro professionale.

  • art. 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia … si applicano … in caso di liquidazione giudiziale dei compensi

    Rende applicabili i parametri ministeriali come riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

  • art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento

    Impone al giudice di considerare i parametri generali e i valori medi tabellari; lo scostamento apprezzabile deve essere motivato.

  • D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Aggiorna i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe professionali, escludendo la perdurante inderogabilità legale dei minimi tariffari.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Tutela l’effettività dell’accesso alla giustizia e della tutela giurisdizionale, che può essere compromessa da una liquidazione delle spese manifestamente irrisoria.

  • art. 47 CDFUE

    Impone una tutela giurisdizionale effettiva; tale principio rileva anche nella valutazione dell’adeguatezza della liquidazione delle spese processuali.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    È stato invocato quale parametro del diritto a un equo processo e all’effettività dell’accesso al giudice.

  • art. 26 c.p.a.

    Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Esprime il principio della soccombenza nella condanna alle spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    Individua i presupposti per la compensazione delle spese processuali.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i minimi tabellari non sono legalmente inderogabili; i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi giudiziali costituiscono tuttavia il necessario riferimento valutativo per il giudice.
  • Quando il giudice si discosta in misura apprezzabile dai valori medi dei parametri ministeriali, deve motivare specificamente i criteri e le circostanze concrete che giustificano la liquidazione.
  • La discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese processuali non consente la liquidazione di somme simboliche o manifestamente incongrue rispetto all’importanza dell’opera e al decoro della professione, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c.
  • Il carattere seriale o semplice della controversia, considerato isolatamente, non giustifica una liquidazione irrisoria delle spese, soprattutto quando l’amministrazione abbia reiteratamente mantenuto una condotta riconosciuta illegittima in sede giurisdizionale.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente incongrua e priva di adeguata motivazione può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale garantito dall’ordinamento costituzionale, dal diritto dell’Unione europea e dalla CEDU.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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