Sentenza n. 1029/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 4682/2024, depositata e resa pubblica il 19.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 14770/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 20.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero all'accredito di complessivi € 1.500 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su istanza della parte entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario è tenuto a svolgere l'incarico, senza compenso aggiuntivo, e a depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre applicato, su richiesta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 552,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, su richiesta, una penalità di mora in caso di mancata esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni costituisce, unitamente alla definitività del titolo e alla sua notificazione, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola secondo cui l'incarico di commissario ad acta è svolto senza compenso aggiuntivo, quando affidato a un dirigente dell'amministrazione debitrice, può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata al rimborso delle spese processuali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria del giudice ordinario quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione ed è inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con potere sostitutivo da esercitare su istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dall'ordine giudiziale di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, poiché rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
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