Cassazione Civile, Ordinanza n. 16084/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società di diritto olandese aveva presentato due istanze di rimborso dell’imposta sostitutiva applicata sui dividendi di fonte italiana percepiti tra il 2011 e il 2014, sostenendo che fosse stata trattenuta un’imposta eccedente rispetto sia all’aliquota prevista dall’art. 27, comma 3-ter, del d.P.R. n. 600/1973 sia, in subordine, all’aliquota convenzionale prevista dalla Convenzione tra Italia e Paesi Bassi. A fronte del silenzio-rifiuto dell’amministrazione, la contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento solo delle domande subordinate; in appello la CTR aveva riformato limitatamente alla decorrenza degli interessi, riconoscendoli dal momento del pagamento dei dividendi. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa motivazione, lamentando che la CTR non avesse fornito alcuna reale ragione del mancato accoglimento integrale dell’appello e non avesse esaminato la domanda principale di rimborso. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973, assumendo che i dividendi avrebbero dovuto essere assoggettati alla ritenuta dell’1,375% in presenza dei presupposti di legge; tale motivo è stato però proposto solo in via subordinata rispetto al primo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione apparente nella parte in cui aveva deciso soltanto sulla domanda subordinata di rimborso, senza esaminare previamente la domanda principale della contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La decisione del giudice tributario deve essere motivata in modo comprensibile e non meramente apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza o apparenza della motivazione integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo.
art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973
È la disposizione invocata per ottenere l’applicazione della ritenuta ridotta sui dividendi di fonte italiana; la sua corretta applicazione non è stata esaminata perché il motivo è stato assorbito.
art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi dell’8 maggio 1990
È richiamato come base subordinata della richiesta di rimborso per applicazione dell’aliquota convenzionale sui dividendi.
l. n. 305/1993
Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché contiene argomentazioni solo grafiche o obiettivamente inidonee a sorreggere la decisione.
- In presenza di domande principali e subordinate, il giudice deve esaminare la domanda principale prima di arrestarsi sull’eventuale domanda subordinata; la decisione che ometta tale passaggio può essere affetta da motivazione apparente o da nullità della sentenza.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione investe un vizio processuale che comporta la cassazione della sentenza, i motivi successivi relativi al merito restano assorbiti.
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