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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32789/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva agito nei confronti della debitrice e del terzo acquirente chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di una compravendita immobiliare del 12 ottobre 2009, ritenuta pregiudizievole per le proprie ragioni di credito verso la venditrice. Il giudice di primo grado aveva accolto la revocatoria e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il terzo acquirente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse tratto la prova della consapevolezza del pregiudizio, in capo al terzo, dalla mancata contestazione del fatto che la debitrice avesse alienato l'unico bene di sua proprietà, nonostante tale circostanza non fosse un fatto noto al terzo; (2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando il ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti, specie in relazione all'esistenza di tre ipoteche sul bene, definite dalla sentenza meramente cartolari e prontamente cancellabili; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, denunciando un salto logico tra le premesse (ipoteche cartolari e cancellabili) e la conclusione circa l'eventuale insufficienza di altri beni della debitrice a soddisfare il credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta, in linea di principio, la censura sul punto della non contestazione, affermando che l'onere di contestazione opera solo per i fatti noti alla parte e che l'unicità del bene nel patrimonio della debitrice non poteva considerarsi fatto noto al terzo acquirente; tuttavia, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si reggeva anche su un'autonoma seconda ratio decidendi, relativa all'esistenza delle ipoteche, non efficacemente colpita dai motivi successivi. Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte li ha ritenuti infondati: in tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, occorre la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, per gli atti onerosi, anche del terzo; tale conoscenza può essere provata per presunzioni, il cui apprezzamento spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale "minimo costituzionale". La motivazione della sentenza impugnata non presentava una vera apparenza, né irriducibili contraddizioni o inconciliabilità logiche. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è fondata sulla prova del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore e, per gli atti a titolo oneroso successivi al credito, della consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo acquirente.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova non è fondata se la prova del presupposto soggettivo della revocatoria è stata raggiunta dal giudice di merito mediante elementi presuntivi e non attraverso un'erronea inversione dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione rende pacifico un fatto solo quando esso sia noto alla parte; non può attribuirsi al terzo la mancata contestazione di circostanze che non siano nella sua sfera di conoscibilità.

  • art. 2727 c.c.

    Il ricorso alle presunzioni è ammesso per dimostrare la consapevolezza del pregiudizio, purché il ragionamento presuntivo sia sorretto da elementi valorizzati dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è valutazione rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono esaminate nei limiti della corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali invocate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente sussiste solo se la sentenza non consenta di comprendere il ragionamento decisorio oppure presenti irriducibili contraddizioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo sulla motivazione è ristretto al "minimo costituzionale" nel testo applicabile al giudizio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria proposta contro un atto di disposizione successivo al sorgere del credito, il creditore deve provare la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e, se l'atto è oneroso, anche in capo al terzo acquirente.
  • La prova della consapevolezza del pregiudizio può essere fornita anche per presunzioni, purché il giudice di merito le valuti come gravi, precise e concordanti; tale apprezzamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
  • La mancata contestazione di un fatto vale come acquiescenza solo se il fatto era noto o comunque conoscibile dalla parte onerata della contestazione.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e una sola non è validamente scalfita, le censure rivolte alle altre difettano di interesse e possono essere dichiarate inammissibili.
  • La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere l'iter logico della decisione, o se è affetta da contraddizioni irriducibili; non è sufficiente denunciare un mero difetto di completezza o di persuasività.
  • In cassazione non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito un diverso apprezzamento del compendio presuntivo, quando la motivazione sia logicamente intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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