Cassazione Civile, Ordinanza n. 17778/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società operante nel settore delle carpenterie metalliche aveva sostenuto, per gli anni d’imposta 2014-2015, spese di sponsorizzazione per euro 30.000 a favore di una associazione sportiva dilettantistica di basket. L’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto il costo e recuperato a tassazione il maggior reddito; il recupero si era poi riflesso sui soci per trasparenza, in proporzione alle quote di partecipazione. In primo grado la contribuente aveva ottenuto ragione, ma la decisione era stata riformata in appello, ritenendosi le spese incongrue perché pari al 60% del fatturato e rivolte solo a una ristretta platea di clienti. Nel ricorso per cassazione la società e i soci deducevano: 1) violazione del giudicato interno, sostenendo che i requisiti soggettivi e oggettivi dell’art. 90 l. n. 289/2002, riconosciuti dal primo giudice, non fossero stati specificamente impugnati; 2) violazione dell’art. 90 l. n. 289/2002 e dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, assumendo che le sponsorizzazioni a favore di ASD godano di una presunzione legale assoluta di inerenza, deducibilità e natura pubblicitaria, con deroga ai criteri ordinari di inerenza e congruità; 3) violazione degli artt. 2697 e 2728 c.c., per erronea applicazione delle regole sulle presunzioni e sull’onere della prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo profilo relativo al giudicato interno, osservando che l’appello dell’Agenzia aveva censurato la sentenza di primo grado nel suo complesso, sicché il giudice di gravame era investito dell’intera fattispecie e non era vincolato da statuizioni isolate della decisione precedente. Ha invece accolto gli ulteriori motivi, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 configura, al ricorrere dei presupposti di legge, una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche, senza spazio per ulteriori valutazioni di congruità, coerenza o antieconomicità. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 90, comma 8, l. n. 289/2002
Le spese di sponsorizzazione a favore di società sportive dilettantistiche, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/deducibilità, senza possibilità di sindacare congruità o antieconomicità della spesa.
art. 109 d.P.R. n. 917/1986
La disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, opera in deroga ai criteri ordinari di inerenza previsti dal TUIR per le spese deducibili.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta come vizio di legittimità in relazione all’interpretazione dell’art. 90 l. n. 289/2002 e delle norme sulle presunzioni.
art. 2697 c.c.
È richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte ritiene decisivo il regime di presunzione legale previsto dalla norma speciale.
art. 2728, primo comma, c.c.
La Corte lo richiama nel quadro delle presunzioni legali, affermando la prevalenza della presunzione assoluta prevista dalla legge speciale.
art. 2728, secondo comma, c.c.
È evocato insieme al primo comma per sostenere l’erroneità del ragionamento probatorio della sentenza d’appello.
Massime di principio
- Quando la parte appellante impugna la sentenza di primo grado nel suo complesso, senza limitarsi a contestazioni settoriali, non si forma giudicato interno su singoli capi o profili non specificamente isolati dalla difesa di merito.
- Le spese di sponsorizzazione effettuate in favore di società sportive dilettantistiche rientrano nel regime speciale dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 e, al ricorrere dei presupposti normativi, sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/deducibilità.
- In presenza della presunzione legale speciale, l’Amministrazione finanziaria non può negare la deducibilità valorizzando ulteriori indici di antieconomicità, incongruità o scarsa utilità commerciale della spesa, poiché tali valutazioni restano estranee al perimetro applicativo della norma.
- La disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche prevale sui criteri ordinari del TUIR in tema di inerenza, nei limiti in cui risultino rispettati i requisiti soggettivi, oggettivi e quantitativi richiesti dalla legge.
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