Cassazione Penale, Ordinanza n. 27760/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 3 ottobre 2025, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Dal testo emerge che, nel giudizio di appello, le parti avevano concordato la decisione e l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza. In Cassazione si è denunciata la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., nonché al trattamento sanzionatorio, pur in assenza di una pena concordata illegale. La Corte ha ritenuto che tali censure non fossero proponibili nel caso di specie e che il ricorso fosse quindi inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., non è consentito denunciare la violazione dell'art. 129 c.p.p. quando vi è stata rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza; parimenti, non è deducibile il vizio relativo al trattamento sanzionatorio se la pena concordata dalle parti non è illegale. All'inammissibilità sono seguite le statuizioni conseguenti ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era stata pronunciata con questo rito; in tale contesto operano i limiti all'impugnazione richiamati dalla Corte.
La sua violazione non può essere dedotta quando l'impugnazione sia stata rinunciata con riferimento a tutti i motivi sulla colpevolezza.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la rinuncia a tutti i motivi di impugnazione sulla colpevolezza preclude la proposizione in cassazione di doglianze relative all'art. 129 c.p.p.
- Quando la pena concordata dalle parti non è illegale, il trattamento sanzionatorio non può essere utilmente censurato in cassazione come vizio di legge o di motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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