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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23575/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, nel confermare la responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che il ricorrente censurava: la determinazione della pena base per il reato di resistenza; la misura degli aumenti per recidiva e continuazione tra reati; e, in relazione alla recidiva, lamentava la violazione dell'art. 63, comma 4, c.p. in presenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 2, n. 7, c.p. per un capo per il quale era però intervenuto proscioglimento. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi erano manifestamente infondati o comunque non deducibili in sede di legittimità, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo corretto e completo sia sulla scelta della pena base sopra il minimo edittale sia sugli aumenti per recidiva e continuazione, valorizzando la gravità concreta della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse adeguata nella determinazione della pena base e degli aumenti per recidiva e continuazione, in ragione della pericolosità della fuga, della manovra ulteriore compiuta dopo l'arresto del veicolo e delle conseguenze lesive e dannose per gli operanti e per l'auto di servizio. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla recidiva era indeducibile perché non specificamente devoluta con l'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 582 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per lesioni personali.

  • art. 635 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per danneggiamento.

  • art. 81, comma 4, c.p.

    Richiamato per escludere che l'aumento per continuazione eccedesse i limiti legali; la Corte ha ritenuto l'aumento legittimo alla luce della gravità dei fatti.

  • art. 63, comma 4, c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla recidiva e alla presenza di un'aggravante; la doglianza è stata ritenuta indeducibile perché non proposta in appello.

  • art. 625, comma 2, n. 7, c.p.

    Aggravante menzionata nel motivo di ricorso con riferimento a un capo per il quale era intervenuto proscioglimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in contestazioni manifestamente infondate della motivazione sulla determinazione della pena, quando il giudice di merito abbia spiegato in modo congruo la scelta della pena base e degli aumenti per circostanze aggravanti, recidiva o continuazione.
  • La determinazione della pena sopra il minimo edittale può essere sorretta dalla concreta gravità della condotta, anche quando questa si caratterizzi per pericolosità per terzi e per la persistenza dell'azione criminosa dopo una prima fase apparentemente conclusa.
  • L'aumento per continuazione è legittimo se commisurato alla gravità complessiva dei fatti e se non supera i limiti normativi applicabili; la verifica di legittimità si concentra sulla coerenza della motivazione, non sulla mera richiesta di una diversa quantificazione.
  • Le censure non dedotte con i motivi di appello non sono proponibili per la prima volta in cassazione, salvo i casi in cui la questione sia rilevabile d'ufficio nei limiti consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

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