Cassazione Civile, Ordinanza n. 22059/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la misura del trattamento pensionistico spettante a un assicurato che aveva maturato contribuzione in diverse gestioni previdenziali: in origine era iscritto all'INPDAI, con accredito di contributi pregressi versati presso altre gestioni, e poi era transitato all'AGO a seguito della soppressione dell'INPDAI. La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'INPS a riliquidare la pensione applicando le scale di accrescimento del Fondo Speciale Autoferrotranvieri per il periodo 1975-1988, senza applicare il tetto massimo di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 58 del 1976. L'INPS ha ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 58 del 1976, dell'art. 5 della L. n. 44 del 1973 e dell'art. 42 della L. n. 289 del 2002, sostenendo che il limite massimo pensionistico INPDAI dovesse operare anche nel caso di assicurato transitato da altra gestione all'INPDAI e poi all'AGO, perché la norma sul tetto è volta a evitare pensioni più elevate per chi abbia avuto posizioni non dirigenziali in altre gestioni rispetto a chi sia sempre rimasto iscritto all'INPDAI. La Corte di merito, secondo il ricorrente, aveva inoltre omesso di verificare in fatto se fosse stato applicato un tetto inferiore a quello massimo e se il confronto fosse avvenuto a parità di anzianità contributiva massima.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato continuità con i precedenti già richiamati, secondo cui il tetto pensionistico previsto per l'INPDAI opera anche nei casi in cui la pensione venga liquidata dopo la soppressione dell'ente e il rapporto pensionistico sia stato ripartito pro quota in base alla disciplina dell'INPDAI e dell'AGO. Ha rilevato inoltre che la sentenza impugnata era carente sul piano motivazionale e dell'accertamento in fatto, perché non aveva verificato se il tetto massimo fosse stato effettivamente applicato e non aveva spiegato l'identità della fattispecie con il precedente richiamato. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. n. 58 del 1976
Stabilisce che l'ammontare della pensione, comprensivo della quota derivante dalla valorizzazione di anzianità contributive maturate presso ordinamenti previdenziali diversi, non può in ogni caso superare la pensione massima erogabile dall'INPDAI; tale limite si applica anche dopo la soppressione dell'ente, quando la pensione è liquidata pro quota.
art. 5 L. n. 44 del 1973
Consente la valutazione delle anzianità contributive maturate anche presso ordinamenti previdenziali diversi ai fini della pensione, ma entro il limite massimo previsto dalla disciplina INPDAI.
art. 42 L. n. 289 del 2002
Nel disciplinare la confluenza dell'INPDAI nell'INPS prevede la liquidazione pro quota della pensione, con richiamo alla disciplina già regolatrice dell'INPDAI per determinare la quota relativa alla contribuzione maturata fino alla soppressione dell'ente; tale richiamo comporta l'applicazione anche del tetto pensionistico.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Il precedente giurisprudenziale richiamato viene seguito in continuità anche mediante richiamo ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Il limite massimo pensionistico previsto per una gestione previdenziale speciale continua ad applicarsi anche quando la pensione sia liquidata dopo la soppressione della gestione, se la normativa di confluenza rinvia alla disciplina originaria per il calcolo pro quota.
- Quando la legge prevede la valorizzazione di anzianità contributive maturate presso gestioni diverse, tale valorizzazione non consente di superare il massimale pensionistico stabilito dalla disciplina speciale applicabile alla quota di competenza.
- In sede di legittimità, la decisione di merito è censurabile se applica o esclude un tetto pensionistico senza accertare in modo specifico i presupposti di fatto della fattispecie e senza confrontarsi con la concreta applicazione del massimale.
- Il rinvio alla disciplina di una gestione previdenziale soppressa per il calcolo della quota di pensione comporta, salvo diversa previsione, l'importazione dell'intero regime di calcolo della gestione richiamata, incluso il relativo limite massimo.
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