Corte di giustizia, Ordinanza C-516/25
Order of the Court (Eighth Chamber) of 30 April 2026. — Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) and Bernard O'Connor v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Public access to documents of the EU institutions – Regulation (EC) No 1049/2001 – Article 4 – Exceptions to the right of access – Request for access to certain documents relating to an application for registration of a name as a protected geographical indication – Partial refusal to grant access – Action for annulment – Time limit for bringing proceedings. — Case C-516/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge, con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, il ricorso in cassazione proposto da APEDA e dal sig. O’Connor contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, il loro ricorso di annullamento contro un diniego parziale di accesso a documenti ex regolamento n. 1049/2001. La Corte conferma il criterio di calcolo del termine processuale applicato dal Tribunale e ritiene manifestamente infondati anche i rilievi sulla pretesa distorsione del contenuto del ricorso di primo grado. Le spese restano a carico dei ricorrenti, che sostengono le proprie spese.
Ricorso per cassazione contro un’ordinanza del Tribunale dichiarativa di irricevibilità per tardività di un’azione di annullamento avverso il rifiuto parziale di accesso a documenti ex regolamento n. 1049/2001: calcolo del termine di impugnazione e qualificazione del petitum.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse correttamente applicato le regole sul calcolo del termine di due mesi per proporre ricorso di annullamento, maggiorato del termine forfettario di distanza di dieci giorni, e se avesse correttamente interpretato il contenuto del primo motivo/primo capo di conclusioni del ricorso di primo grado in relazione alla richiesta di accesso ai documenti.
Principio di diritto
Quando il termine per proporre un ricorso di annullamento decorre dalla notificazione di una decisione, il giorno della notificazione non si computa, ma il termine mensile scade alla fine del giorno che, nel mese di scadenza, reca lo stesso numero del giorno della notificazione; al termine va poi aggiunto il periodo supplementare di dieci giorni per la distanza. In applicazione di tali regole, il ricorso proposto il 27 gennaio 2025 era tardivo rispetto alla scadenza del 24 gennaio 2025, sicché l’ordinanza del Tribunale che lo aveva dichiarato manifestamente irricevibile è confermata; parimenti, il motivo relativo alla pretesa erronea lettura del primo capo di conclusioni è manifestamente infondato.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 58, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
Ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale sulla tardività del ricorso di annullamento
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, Eighth Chamber, resa nel quadro di un ricorso per cassazione contro un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un’azione di annullamento. Il contenzioso riguarda il parziale diniego di accesso a documenti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, in relazione a una domanda di registrazione come indicazione geografica protetta.
Fatti e procedimento principale
APEDA e il sig. O’Connor avevano impugnato dinanzi al Tribunale la decisione della Commissione C(2024) 8058 final del 13 novembre 2024, con cui era stata respinta una richiesta di accesso a taluni documenti. Il Tribunale, con ordinanza del 21 maggio 2025, aveva dichiarato il ricorso in parte manifestamente irricevibile per difetto di competenza manifesta e in parte manifestamente irricevibile, ritenendo che fosse stato depositato oltre il termine di impugnazione.
Motivi del ricorso in cassazione
I ricorrenti deducevano essenzialmente due censure:
- errore nell’interpretazione del primo motivo sollevato in primo grado, con particolare riferimento al contenuto del primo capo di conclusioni;
- errore nell’interpretazione delle regole processuali del Tribunale sul computo dei termini per proporre ricorso.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama in particolare:
- il sesto comma dell’articolo 263 TFUE, relativo al termine di due mesi per proporre ricorso di annullamento;
- l’articolo 58, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale, sul computo del termine mensile;
- l’articolo 60 del medesimo regolamento, sul termine supplementare di dieci giorni per ragione della distanza;
- l’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, evocato dai ricorrenti per sostenere la proroga al primo giorno lavorativo successivo;
- l’articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale, per distinguere tra motivi di ricorso e conclusioni;
- l’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, che consente il rigetto con ordinanza motivata del ricorso manifestamente infondato o irricevibile.
Ragionamento della Corte sul computo del termine
La Corte ribadisce che, quando il termine decorre dalla notificazione di un atto:
- il giorno della notificazione non si computa;
- il termine inizia a decorrere alla fine di quel giorno, indipendentemente dall’ora della notificazione;
- un termine espresso in mesi scade alla fine del giorno del mese di scadenza che porta lo stesso numero del giorno in cui il termine è iniziato a decorrere.
Nel caso di specie, la decisione era stata notificata il 14 novembre 2024. Di conseguenza, il termine di due mesi è iniziato il 14 novembre 2024 a mezzanotte ed è scaduto il 14 gennaio 2025 a mezzanotte; aggiungendo i dieci giorni per la distanza, la scadenza definitiva è caduta il 24 gennaio 2025 a mezzanotte. Poiché il ricorso era stato depositato il 27 gennaio 2025, il Tribunale aveva correttamente dichiarato l’azione tardiva.
La Corte precisa inoltre che l’interpretazione è coerente con la propria giurisprudenza e con quella relativa all’articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, che riproduce la medesima regola.
Ragionamento della Corte sul primo motivo di cassazione
Quanto alla censura relativa alla lettura del primo motivo/petitum del ricorso di primo grado, la Corte rileva che i ricorrenti confondono il concetto di "motivo" con quello di "capo di conclusioni". Il Tribunale aveva correttamente rilevato che, nelle conclusioni del ricorso introduttivo, i ricorrenti chiedevano non solo l’annullamento della decisione impugnata, ma anche il riconoscimento dell’accesso ai documenti richiesti. Tale lettura discende dalla distinzione, nel regolamento di procedura del Tribunale, tra esposizione dei motivi e formulazione delle conclusioni.
La censura è quindi respinta come manifestamente infondata, perché si fonda su una lettura inesatta dell’ordinanza impugnata e non dimostra alcun errore di diritto o travisamento del contenuto dell’atto introduttivo.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente il ricorso per cassazione come manifestamente infondato, senza esaminare oltre i motivi. Quanto alle spese, ai ricorrenti è imposto di sopportare le proprie spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alla controparte e quest’ultima non ha quindi sostenuto costi nel presente grado.
Principio affermato
La pronuncia conferma che il termine di impugnazione decorrente dalla notificazione di un atto va computato escludendo il giorno della notificazione e considerando come scadenza il giorno del mese corrispondente al giorno di decorrenza, con aggiunta del termine di distanza; non opera una proroga automatica al giorno lavorativo successivo se la scadenza cade in giorno feriale non lavorativo, salvo diversa previsione applicabile. Inoltre, nella lettura del ricorso introduttivo occorre distinguere rigorosamente tra motivi e conclusioni, essendo legittimo per il giudice attribuire rilievo al contenuto delle conclusioni ai fini della qualificazione del petitum.
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