Cassazione Civile, Ordinanza n. 31093/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 24 luglio 1983 avente ad oggetto la divisione di beni comuni tra fratelli, poi oggetto di causa per l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni e per la trascrizione dell'atto. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la divisione fosse definitiva e comprendesse anche un locale al piano terra; in appello, l'altra parte sosteneva invece che tale locale non fosse stato attribuito perché non rappresentato nella planimetria allegata e dovesse quindi restare in comunione. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione affermando che la volontà delle parti era di dividere l'intera proprietà comune e che, per il piano terra, la planimetria serviva solo a individuare il locale assegnato all'altro condividente, mentre la restante porzione era stata attribuita in via residuale. In cassazione le eredi del condividente soccombente hanno dedotto la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la motivazione sarebbe irriducibilmente illogica e contraddittoria: da un lato la Corte territoriale avrebbe affermato che l'atto poteva essere integrato per relationem con le planimetrie; dall'altro avrebbe poi attribuito il bene conteso prescindendo dal fatto che esso non compariva nella planimetria allegata.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. e secondo le Sezioni Unite n. 8053/2014, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale" e consente la censura solo per anomalie motivazionali estreme, come motivazione apparente, mancanza assoluta, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta coerente: il richiamo alle planimetrie valeva solo per il primo piano, mentre per il piano terra la divisione risultava dalla clausola che attribuiva a uno dei condividenti tutto il piano terra tranne il locale specificamente assegnato all'altro. Poiché la decisione impugnata era argomentata in modo non meramente apparente e logicamente comprensibile, il ricorso è stato rigettato; sono state poste a carico delle ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, con esclusione della condanna ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza può essere dedotta solo quando il vizio denunciato integri un'anomalia motivazionale rilevante come violazione dell'art. 132 c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la violazione è configurabile solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione
art. 360 c.p.c.
il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale dopo la riforma del 2012
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato come canone ermeneutico per interpretare la portata della riforma dell'art. 360 c.p.c.
art. 96 c.p.c.
non sono stati ravvisati i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura per nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo quando la motivazione sia inesistente o sia affetta da anomalie estreme, non quando la parte contesti la sufficienza, la correttezza o la persuasività del ragionamento del giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto al solo "minimo costituzionale": la Corte di cassazione non può riesaminare il merito della valutazione compiuta dal giudice di appello se la decisione presenta una motivazione coerente e comprensibile.
- In tema di interpretazione di un atto divisionale o contrattuale, il richiamo a documenti esterni come planimetrie rileva nei limiti in cui tali documenti siano effettivamente richiamati e funzionali alla determinazione dell'oggetto, ma la volontà negoziale complessiva può consentire di individuare l'attribuzione dei beni anche sulla base di clausole residue o esclusive.
- Quando il giudice di merito fornisce una ricostruzione logica della volontà delle parti e del significato delle clausole negoziali, la doglianza che miri soltanto a contrapporre una diversa lettura del contenuto dell'atto non integra un vizio di motivazione denunciabile in cassazione.
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