Cassazione Penale, Sentenza n. 25968/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione dedotto dal difensore di Serpa articolato su quattro censure principali: 1) nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste PG Pietro D'Arrigo per omissione della formale dichiarazione di apertura del dibattimento e dell'ammissione delle prove; 2) difetto di correlazione tra accusa e sentenza sui capi 3 e 4 (divergenze tra quanto contestato e quanto accertato); 3) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto ai presupposti della truffa (art. 640 cod. pen.), ossia assenza del dolo iniziale e insufficienza delle prove; 4) erronea applicazione dell'aggravante della minorata difesa e diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato o non consentito in questa sede. Sul primo punto ha affermato che l'omissione formale dell'apertura del dibattimento e dell'ammissione delle prove non comporta nullità automatica e che l'escussione del teste nel contraddittorio equivaleva all'ammissione implicita della prova. Sul secondo punto ha ritenuto che le difformità materiali tra imputazione e deposizione non hanno determinato una trasformazione radicale del fatto tale da ledere il diritto di difesa; le parti hanno potuto difendersi sull'oggetto dell'imputazione. Sul terzo punto ha escluso un vizio di diritto, precisando che la valutazione sulla sussistenza del dolo iniziale e degli elementi sintomatici della truffa è questione di merito, correttamente affrontata dai giudici di merito che hanno rilevato la mancanza di disponibilità dei beni e l'artificio posto in essere per ottenere pagamenti anticipati. Sul quarto punto ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante per minorata difesa nelle vendite on-line e ha giudicato non applicabile l'attenuante per tenuità del danno. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'omissione formale dell'apertura del dibattimento e dell'ammissione delle prove non rientri tra le nullità generali di ordine costituzionale previste dall'art. 178 lett. c) e non comporti di per sé invalidità delle prove acquisite nel contraddittorio.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha interpretato che non vi sia mutamento del fatto quando le difformità non determinano una trasformazione radicale degli elementi essenziali dell'imputazione e non ledono il diritto di difesa.
art. 640 cod. pen.
Applicata alla fattispecie di truffa: la Corte ha confermato che il dolo iniziale può essere desunto da elementi sintomatici e dalla complessiva ricostruzione fattuale (assenza di disponibilità del bene, artifici per ottenere pagamenti), rimettendo alla valutazione di merito l'accertamento delle prove.
art. 62 n. 4 cod. pen.
L'attenuante per particolare tenuità del danno richiede che il pregiudizio sia economicamente quasi irrilevante; la Corte ha ritenuto che le somme contestate non avessero tale carattere e ha quindi escluso l'attenuante.
art. 61 n. 5 cod. pen.
Interpretata nella parte relativa all'aggravante per avere approfittato della minorata difesa: la Corte ha confermato che la distanza e le modalità di vendita on-line configurano vantaggi che aggravano la responsabilità penale.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese a carico del ricorrente e per il versamento in favore della Cassa delle Ammende, secondo il potere della Corte di cassazione di liquidare somme a titolo di sanzione processuale.
Massime di principio
- L'omissione formale dell'apertura del dibattimento o dell'ammissione delle prove non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove se queste sono state acquisite nel contraddittorio e le parti hanno potuto esercitare le loro difese.
- Per contestare la correlazione tra atto di accusa e sentenza occorre dimostrare una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto tale da impedire la difesa; difformità meramente materiali o non sostanziali non sono sufficienti.
- La sussistenza del dolo iniziale nella truffa si valuta in sede di merito sulla base di elementi sintomatici e circostanziali (es. mancanza di disponibilità del bene, artifici per ottenere pagamenti, modalità di occultamento dell'identità), e non è sindacabile in cassazione se fondato su congrua motivazione di merito.
- Nelle vendite on-line l'aggravante per minorata difesa può trovare agevole applicazione perché la distanza e l'anonimato aumentano la posizione di vantaggio dell'agente e la vulnerabilità dell'acquirente.
- L'attenuante per tenuità del danno richiede un pregiudizio economico effettivamente trascurabile; somme non irrilevanti o effetti significativi per la vittima escludono questa circostanza.
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