Cassazione Civile, Sentenza n. 7445/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda accertamenti fiscali notificati all'impresa sulla base del processo verbale di constatazione del 3.9.2009 della Guardia di Finanza. L'Agenzia contestava l'esterovestizione della società e assumeva che la sede effettiva dell'amministrazione e l'oggetto principale delle attività fossero in Italia, con conseguente tassazione IRES e IRAP in Italia e recupero IVA sulla cessione del marchio a Charme Bag S.r.l. La ricorrente impugnava la legittimità della notifica e della individuazione del rappresentante (dott. Igor Catania), sosteneva che avrebbero dovuto applicarsi le norme lussemburghesi per individuare il rappresentante e contesta la qualificazione della sede effettiva in Italia nonché la quantificazione dei componenti di reddito utilizzati negli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. In via preliminare ha dichiarato ammissibile la procura alle liti ritenendo leggibile e idonea l'indicazione del conferente; ha poi confermato che il giudice d'appello, sulla base del p.v.c. e di altri elementi (luogo di amministrazione, contratti, recapiti, disponibilità di conti correnti), ha correttamente ritenuto fittizia la sede estera e individuato la sede effettiva in Italia. Di conseguenza è legittima l'attività di accertamento svolta nei confronti del custode giudiziario e rappresentante Igor Catania. I motivi diretti a far valere norme lussemburghesi, questioni probatorie sul p.v.c., doglianze circa l'applicazione dell'art.7 IVA e censure contabili sono stati ritenuti inammissibili o infondati: le questioni di fatto non possono essere riconsiderate in Cassazione e i profili nuovi non potevano essere discussi per la prima volta in ricorso. Pertanto gli accertamenti tributari relativi a IRES, IRAP e IVA sono stati confermati.
Norme richiamate
art.25 legge n.218/1995
Stabilisce che la legge applicabile alla forma giuridica delle società è quella dello Stato di costituzione, ma che si applica la legge italiana se la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale è in Italia; la Corte ha ritenuto applicabile la legge italiana in presenza della sede effettiva in Italia.
art.73, comma 3, d.P.R. n.917/1986 (TUIR)
Definisce i criteri di residenza fiscale delle società (sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale) come criteri alternativi; la Corte ha ritenuto che la ricorrenza della sede dell'amministrazione in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta determina la residenza in Italia.
art.32 d.P.R. n.600/1973
Norma richiamata con riferimento alla disciplina degli accertamenti tributari e alla legittimità delle attività di verifica; la Corte ha ritenuto corretta l'attività istruttoria svolta dagli organi verificatori.
art.51 d.P.R. n.633/1972
Richiamato in relazione alle notifiche e alla competenza per gli adempimenti IVA; la Corte ha affermato la validità delle notifiche alla società tramite il rappresentante individuato.
art.7 e art.12 legge n.212/2000 (Statuto del contribuente)
Art.7 riguarda la conoscenza degli atti istruttori e art.12 i termini per l'impugnazione; la Corte ha ritenuto inammissibili e infondati i profili che lamentavano la mancata conoscenza legale del p.v.c. poiché la notifica è risultata efficace e la società ha avuto la possibilità di difendersi.
art.7 d.P.R. n.633/1972 (IVA)
Regola l'assoggettamento all'IVA in Italia in relazione alla stabile organizzazione e al domicilio d'impresa; la Corte ha applicato il principio che conta la sede effettiva degli affari e interessi (luogo di gestione) e non la mera sede formale estera.
art.2700 c.c.
Riguarda la fede privilegiata dei documenti redatti da pubblico ufficiale; la Corte ha spiegato i diversi livelli di attendibilità del processo verbale di constatazione e ha ritenuto che il p.v.c. aveva valore probatorio salvo prova contraria non fornita dalla ricorrente.
artt.63, 75 e 86 T.U.I.R.
Norme sul reddito d'impresa e componenti di reddito; la censura sulla determinazione dei componenti positivi e negativi è stata imputata come nuovo motivo non affrontato nei gradi di merito e quindi inammissibile.
Massime di principio
- Se l'amministrazione effettiva e l'oggetto principale delle attività di una società si svolgono in Italia, la società può essere considerata residente in Italia anche se formalmente costituita all'estero (fenomeno dell'esterovestizione).
- Il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza ha un valore probatorio significativo: fa fede fino a prova contraria; per disattenderlo è necessario indicare elementi di prova contrari specifici o proporre querela di falso.
- La legittimazione a ricevere notifiche e a rappresentare la società può essere fondata su risultanze dell'anagrafe tributaria e del registro imprese italiano; contestazioni sulla validità di nomine societarie estere richiedono di norma l'impugnazione nei termini e nei modi previsti e non sono pienamente riaperti in sede di legittimità.
- In materia IVA conta il luogo in cui la società ha la sede effettiva degli affari e degli interessi (domicilio d'impresa) più che la mera sede formale estera; pertanto operazioni riconducibili a gestione abituale in Italia possono essere imponibili nel territorio nazionale.
- In Cassazione non sono ammissibili censure che comportino una rivalutazione del merito dei fatti già accertati dai giudici di merito né questioni nuove introdotte per la prima volta nel ricorso.
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