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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33903/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 29 ottobre 2025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato a sei anni di reclusione per maltrattamenti contro familiari o conviventi, contestati al capo 1, e tentato omicidio aggravato, contestato al capo 2, ritenuti in continuazione. La pena era stata determinata riconoscendo le attenuanti generiche e bilanciandole con le aggravanti contestate, applicando poi la diminuente prevista per il vizio parziale di mente e gli aumenti per la continuazione, nonché la riduzione per il rito abbreviato. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha ricorso per violazione di legge, censurando il calcolo della pena: secondo il ricorrente, il giudice aveva separato il giudizio di bilanciamento delle circostanze dall’applicazione della diminuente ex art. 89 c.p., mentre il bilanciamento avrebbe dovuto essere unitario e comprendere tutte le circostanze, comuni e a effetto speciale. La Corte ha accolto la censura relativa al giudizio di bilanciamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che il giudice di primo grado aveva prima bilanciato le attenuanti generiche con le aggravanti contestate e soltanto dopo applicato la diminuente ex art. 89 c.p., in contrasto con il principio per cui il giudizio di bilanciamento è unitario e comprende tutte le circostanze coinvolte, incluse quelle a effetto speciale. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze e ha rinviato alla Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio sul punto. Restano fuori dall’annullamento le altre statuizioni non interessate dalla censura. In caso di diffusione del provvedimento, devono essere omessi generalità e dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 81, primo comma, c.p.

    Ritenendo provata la sua responsabilità per i reati di cui ai capi 1 e 2 dellarubrica, formulando un giudizio dosimetrico irrispettoso della giurisprudenza dilegittima richiamata dal Procuratore generale presso la Corte di appello diBologna nel suo atto d’impugnazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini,cit.).

    La disposizione è richiamata per la continuazione tra i reati contestati; la decisione non interpreta autonomamente i presupposti dell’istituto.

  • art. 89 c.p.

    In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l’applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze

    La diminuente prevista per il vizio parziale di mente non può essere applicata dopo un bilanciamento circoscritto ad altre circostanze: tutte le circostanze coinvolte devono essere considerate nel giudizio unitario di comparazione.

  • art. 56 c.p.

    La Corte riteneva l’imputato colpevole dei reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione.

    La disposizione è indicata quale norma contestata per il tentato omicidio; la pronuncia non affronta i requisiti del tentativo, ma decide esclusivamente sulla corretta sequenza di bilanciamento delle circostanze nella determinazione della pena.

  • art. 575 c.p.

    La Corte riteneva l’imputato colpevole dei reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione.

    La disposizione individua il delitto di omicidio nella contestazione di tentato omicidio aggravato; la Corte non esamina nel merito la configurabilità del reato.

  • art. 576, primo comma, n. 5, c.p.

    In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l’applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze

    Anche le aggravanti a effetto speciale partecipano al giudizio unitario di bilanciamento; la loro disciplina differenziata rileva per gli aumenti o le diminuzioni di pena, non per la comparazione.

  • art. 577, primo comma, n. 1, c.p.

    In tema di concorso di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, sia quelle comuni che ad effetto speciale, in quanto la disciplina differenziata per queste ultime riguarda solo l’applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena e non il concorso di circostanze

    L’aggravante contestata deve essere ricompresa nel giudizio unitario di bilanciamento insieme alle altre circostanze; la pronuncia non approfondisce gli elementi specifici dell’aggravante.

  • art. 572, primo e secondo comma, c.p.

    La Corte riteneva l’imputato colpevole dei reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione.

    La disposizione è indicata come norma relativa al reato contestato al capo 1; la Corte non ne esamina la configurabilità, ma interviene soltanto sulla determinazione della pena e sul bilanciamento circostanziale.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna è fondato nei termini di seguito indicati.

    Il ricorso per cassazione per violazione di legge è stato ritenuto fondato nella parte in cui censurava il criterio di bilanciamento delle circostanze adottato dal giudice di primo grado.

  • art. 569, comma 4, c.p.p.

    Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata, relativamente al giudizio di bilanciamento circostanziale effettuato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna, individuata ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati.

    La norma è richiamata per individuare nella Corte di appello di Bologna il giudice cui rinviare per il nuovo giudizio sul bilanciamento.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel concorso di circostanze, il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e deve comprendere tutte le circostanze coinvolte nella comparazione, tanto quelle comuni quanto quelle a effetto speciale.
  • La disciplina differenziata delle circostanze a effetto speciale attiene all’applicazione dei relativi aumenti o diminuzioni di pena e non consente di escluderle dal giudizio di bilanciamento.
  • La diminuente prevista per il vizio parziale di mente non può essere applicata dopo un bilanciamento già svolto separatamente tra le altre circostanze: deve essere considerata nella sequenza di determinazione della pena conforme al bilanciamento unitario.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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