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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29146/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un diniego di sgravio di somme iscritte a ruolo per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2003, conseguente a controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1972 sulla dichiarazione Unico 2004. La società aveva impugnato il diniego, ma sia il giudice di primo grado sia la Commissione tributaria regionale avevano rigettato il ricorso/appello. La CTR ha fondato la decisione su una duplice ratio: da un lato ha ritenuto che, trattandosi di rifiuto di autotutela, fosse sindacabile solo la legittimità del rifiuto e non il merito della pretesa tributaria; dall'altro ha considerato inammissibile l'integrazione tardiva dei motivi relativa al preteso errore di calcolo e infondata la censura sul mancato avviso bonario prima della cartella, ritenendo quest'ultima definitiva per mancata impugnazione. In cassazione la contribuente ha dedotto, in sostanza, la violazione dell'art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR escluso il sindacato sul merito del credito IVA, e la violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR trascurato le doglianze di merito sul disconoscimento del credito IVA.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, anche a voler ritenere fondata la censura sulla sindacabilità del diniego di sgravio IVA, la ricorrente non aveva attaccato in modo specifico una seconda ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la sentenza impugnata: l'inammissibilità dell'integrazione tardiva dei motivi e l'infondatezza della doglianza sull'avviso bonario, anche perché la cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione. Poiché la decisione d'appello era sostenuta da rationes autonome e una di esse era rimasta incontrovertita, le censure non potevano condurre all'annullamento. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1972

    il controllo automatizzato costituiva il presupposto dell'iscrizione a ruolo e della cartella oggetto di contestazione

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato dalla contribuente per sostenere l'impugnabilità del diniego di sgravio anche nel merito della pretesa tributaria

  • art. 19, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel precedente giurisprudenziale citato come norma che rende impugnabile il diniego di rimborso/compensazione del credito IVA, anche se implicito nel silenzio-rifiuto

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato dalla ricorrente per censurare l'omessa valutazione delle doglianze sul merito della controversia

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    la Corte rileva che i motivi erano privi dell'esatta indicazione del parametro, pur essendo riconducibili al n. 3

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato per determinare il pari importo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo decisorio, quindi non incluso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, è necessario censurarle tutte specificamente; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende inammissibili le censure rivolte alle altre, perché l'eventuale fondatezza di queste ultime non eliminerebbe comunque il decisum.
  • Il diniego di sgravio o di rimborso del credito IVA può costituire atto impugnabile nel processo tributario, ma la deducibilità del merito della pretesa non supera il rilievo preliminare dell'inammissibilità del ricorso per mancata censura di tutte le autonome rationes della sentenza di merito.
  • Nel giudizio di cassazione la critica deve essere specifica e completa rispetto a ciascun passaggio decisorio autonomamente sufficiente; non è sufficiente contestare solo la prima parte della motivazione quando la sentenza poggia anche su una seconda ratio non aggredita.
  • Le doglianze introdotte tardivamente nel giudizio tributario possono essere dichiarate inammissibili se ampliano il thema decidendum oltre i limiti consentiti dal processo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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