Ordinanza n. 81/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo della Prefettura – UTG di Parma del 29/01/2026, notificato a mezzo PEC in pari data, prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell'accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo adottato dalla Prefettura di Parma
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che il diniego era fondato sul mancato rispetto del termine previsto dall'art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento per contrasto con l'art. 20, par. 2, della direttiva 2013/33/UE, che non collega al ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale l'esclusione dalle misure di accoglienza, consentendo soltanto la riduzione delle misure stesse.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, affermando che il rigetto dell'istanza di accesso all'accoglienza non può fondarsi unicamente sul mancato rispetto del termine previsto dalla normativa interna. Poiché l'art. 20, par. 2, della direttiva 2013/33/UE prevede, in caso di ritardo, la facoltà di ridurre le misure di accoglienza ma non l'impossibilità di fruirne, il giudice ha ritenuto necessario disapplicare la norma interna contrastante con il diritto dell'Unione. Ha inoltre ritenuto che il pregiudizio grave e irreparabile fosse insito nell'interesse azionato. L'istanza cautelare è stata quindi accolta, con sospensione dell'efficacia del diniego e ordine alla Prefettura di Parma di provvedere sulla richiesta mediante l'immediata adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il sistema di accoglienza. La trattazione di merito è stata fissata al 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale dell'esame della domanda di sospensione.
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
La norma interna relativa al termine per la presentazione della domanda di protezione internazionale non può essere applicata, secondo il TAR, nel senso di escludere automaticamente l'accesso alle misure di accoglienza.
art. 20, par. 2, direttiva 2013/33/UE
Il ritardo nella presentazione della domanda può consentire la riduzione delle misure di accoglienza, ma non determina l'impossibilità di fruirne.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Rilevante per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il diniego di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale non può fondarsi unicamente sul mancato rispetto del termine previsto dalla normativa interna per la presentazione della domanda, quando il diritto dell'Unione non ricollega a tale ritardo l'esclusione dall'accoglienza.
- L'art. 20, par. 2, della direttiva 2013/33/UE consente, in caso di ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale, la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, ma non l'esclusione assoluta dalle misure di accoglienza.
- In presenza di contrasto tra la disciplina interna che determina l'esclusione automatica dall'accoglienza e la direttiva europea direttamente rilevante, il giudice amministrativo deve disapplicare la norma interna incompatibile.
- Nella tutela cautelare relativa all'accesso alle misure di accoglienza, il pregiudizio grave e irreparabile può ritenersi insito nell'interesse alla fruizione effettiva dell'accoglienza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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