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Sentenza

Sentenza n. 162/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento “- delle Note nn. Prot. 69006, 69016, 69018, 68999, a firma del Dirigente del Servizio Integrato Attività Economiche del Comune di Foggia, Area Tecnica, tutte ricevute a mezzo p.e.c. in pari data, dall'oggetto: “Comunicazione di diniego”, e con cui, in riferimento alle istanze presentate a firma della ricorrente, acquisite al Protocollo Generale dell'Ente (Prot. nn. 62906, 663052, 62909, 62903) e relative al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di cartelli pubblicitari delle dimensioni di cm. 140x200, in varie vie della Città di Foggia, la P.A. resistente ne dichiarava il rigetto, in quanto le strutture, così come richieste, sarebbero risultate in contrasto con gli artt. 1 e 18 del P.G.I.P. del Comune di Foggia, senza alcun'altra motivazione; nonché - di ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo a quelli impugnati e/o comunque connesso a questi ultimi, ancorché non conosciuto e/o notificato alla ricorrente, ivi inclusi, ove occorra, gli artt. 1 e 18 del P.G.I.P. del Comune di Foggia, denominati, rispettivamente, “Premessa” e “Presentazione della domanda”, laddove da intendersi, appunto, il primo, non quale mera premessa e ratio ispiratrice di portata generale e non dispositiva rispetto all'azione della P.A., il secondo, non come mera elencazione dei dati necessari alla presentazione delle istanze, che, ove tutti presenti, non incidono in alcun modo sulle pratiche a processarsi, ma come aprioristici precetti negatori per il rilascio di autorizzazioni pubblicitarie nel Comune avversario, su cui, in ogni caso, si riserva ricorso per motivi aggiunti; nonché, infine, per l'accertamento e la declaratoria-del diritto della ricorrente ad ottenere provvedimenti partecipati, tutti compiutamente ed esaustivamente motivati in relazione alle istanze presentate, oltre che orientati al riconoscimento della legittimazione ad operare presso il Comune resistente, in presenza degli effettivi presupposti e condizioni di legge”.

Giustizia amministrativa202001169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: quattro dinieghi di autorizzazione all'installazione di manufatti pubblicitari nel territorio comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato quattro istanze per l'installazione di impianti pubblicitari di dimensioni pari a cm 140x200. Dopo un periodo di inerzia e alcuni solleciti, il Comune aveva adottato quattro provvedimenti di diniego con motivazione identica, limitata al generico richiamo agli artt. 1 e 18 del Piano generale degli impianti pubblicitari comunale, senza indicare le concrete ragioni di contrasto degli impianti proposti con tali disposizioni. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e assoluta genericità e insufficienza della motivazione; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 18, 19 e 20 del Piano generale degli impianti pubblicitari; difetto di istruttoria; carenza assoluta di motivazione; contraddittorietà; illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo per la pluralità degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo, ritenendo sussistenti la connessione procedimentale e funzionale tra i quattro dinieghi: le istanze erano analoghe, i procedimenti non presentavano elementi distintivi, gli atti avevano contenuto motivazionale identico e le censure erano comuni. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L'art. 1 del Piano generale degli impianti pubblicitari costituisce una premessa programmatica che enuncia le finalità del piano, mentre l'art. 18 disciplina la presentazione della domanda e la documentazione necessaria; nessuna delle due disposizioni, richiamata genericamente, rende comprensibili le specifiche criticità riscontrate nei singoli impianti. Il mero rinvio a tali norme non soddisfa l'obbligo di motivazione, che impone l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche concretamente desunte dall'istruttoria. È stata inoltre accertata la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il Comune non aveva comunicato il preavviso di rigetto e aveva così omesso il contraddittorio procedimentale. Il TAR ha quindi annullato tutti i dinieghi e condannato il Comune al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è assolto solo mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche posti a base della decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria; non è sufficiente un richiamo generico a norme regolamentari o di pianificazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Prima dell'adozione di un provvedimento negativo, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, consentendo un effettivo contraddittorio procedimentale.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La violazione della garanzia partecipativa prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990 assume, secondo la motivazione richiamata dal TAR, valenza invalidante e comporta l'annullabilità del provvedimento negativo.

  • art. 1 P.G.I.P. del Comune di Foggia

    “Da qui il presente Piano che ha lo scopo di individuare la tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e della loro collocazione sul territorio di questo Comune, tenendo conto delle particolari esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, della viabilità cittadina, nonché dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici”.

    La disposizione enuncia le finalità generali del piano e non può costituire, se richiamata genericamente, una motivazione concreta del diniego.

  • art. 18 P.G.I.P. del Comune di Foggia

    “un'apposita domanda redatta in carta bollata”; “tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari per l'istruttoria della domanda”

    La disposizione disciplina la presentazione della domanda e la documentazione necessaria; il suo richiamo generico non individua le ragioni concrete ostative al rilascio dell'autorizzazione.

  • artt. 1, 19 e 20 P.G.I.P. del Comune di Foggia

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla disciplina del procedimento e alla contestata carenza istruttoria e motivazionale; la decisione accoglie il ricorso principalmente per l'insufficienza della motivazione e la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990.

Massime di principio

  • Nei procedimenti autorizzatori, l'obbligo di motivazione richiede che l'amministrazione colleghi le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto alle risultanze dell'istruttoria e alle caratteristiche concrete dell'istanza; il mero richiamo generico a disposizioni regolamentari o a finalità programmatiche non è sufficiente e determina l'illegittimità del diniego.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, mediante omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comporta l'annullabilità del provvedimento negativo quando priva il privato della possibilità di instaurare il contraddittorio procedimentale e di fornire elementi utili alla decisione.
  • Il ricorso cumulativo contro più provvedimenti è ammissibile quando gli atti derivano da istanze e procedimenti sostanzialmente analoghi, presentano contenuto e motivazione identici, sono accomunati da una connessione procedimentale o funzionale e sono contestati sulla base delle medesime censure.
  • Le disposizioni di un piano generale che enunciano finalità programmatiche o disciplinano la presentazione della domanda non possono essere utilizzate, mediante un rinvio indistinto, come autonoma e concreta ragione di diniego senza l'indicazione delle specifiche incompatibilità dell'intervento proposto.

Come è indicizzato

MaterieMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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