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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2779/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi principali: 1) Violazione del diritto di difesa e nullità della sentenza per presunta errata verbalizzazione e per avere il giudice nominato difensore d'ufficio e iniziato l'udienza senza attendere il difensore di fiducia, nonostante la nomina fosse stata depositata via PEC; 2) Carenza e contraddittorietà di motivazione sull'an della responsabilità: doglianze sulla insufficiente attendibilità e discordanza delle prove testimoniali, sulla mancata considerazione della versione resa dagli imputati in sede di convalida e sul fatto che gli agenti non avrebbero assistito direttamente al fatto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la sentenza di merito ha spiegato adeguatamente che non esiste una norma che imponga di attendere il difensore di fiducia oltre l'orario fissato e che la presenza del difensore d'ufficio garantiva l'assistenza tecnica; l'errore formale nel verbale non è decisivo alla luce degli orari risultanti e della valutazione che il difensore di fiducia non fosse intervenuto prima della chiusura dell'udienza. Il secondo motivo è stato ritenuto una mera richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, non ammissibile in Cassazione in presenza di valutazioni di merito congruenti e conformi; la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta adeguata. Conseguentemente è stata confermata la condanna pronunciata in primo grado e la sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli oneri previsti (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla nomina d'ufficio del difensore nel caso di assenza del difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto legittima la nomina ex art. 97 comma 4 e non viziata la decisione per la presenza del difensore d'ufficio in aula.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di nullità determinata da errori nella verbalizzazione o nella costituzione delle parti; la Corte ha ritenuto che l'errore formale nel verbale non comportasse nullità sostanziale senza prova di concreto pregiudizio.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità che il ricorrente ha invocato: la Corte ha ritenuto inapplicabile la nullità invocata perché non è stato dimostrato il pregiudizio e la decisione è motivata

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata assieme all'art. 178 in relazione alle nullità procedurali; la Corte ha escluso la nullità quando manca la ragionevole dimostrazione del pregiudizio per il diritto di difesa.

  • art. 186 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nelle doglianze procedurali; la Corte non ha ritenuto che le condizioni previste per l'annullamento sussistessero.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella comparazione con precedente giurisprudenza (su partecipazione del difensore all'udienza); la Corte ha distinto il caso di specie dal precedente per la diversa situazione fattuale (comunicazione scritta del ritardo nel precedente).

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della comparazione giurisprudenziale relativa all'udienza fissata a seguito di opposizione all'archiviazione; utilizzato solo per spiegare differenze di fattispecie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 45190 del 10/10/2013 (P.O. in proc. M, Rv. 257422)

    Precedente richiamato dal ricorrente che aveva annullato un provvedimento per non aver atteso un difensore che aveva comunicato per iscritto un ritardo; la Corte di Cassazione ha ritenuto il precedente non applicabile alla fattispecie qui esaminata per differente quadro fattuale (assenza di comunicazione scritta e presenza del difensore d'ufficio).

Massime di principio

  • La sola presenza di un'inesattezza formale nel verbale di udienza non determina automaticamente la nullità della sentenza: va dimostrato il concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Non esiste una regola processuale che imponga al giudice di attendere indefinitamente il difensore di fiducia dopo l'orario fissato; brevi ritardi, specie se è presente un difensore d'ufficio, di norma non comportano nullità.
  • Per contestare l'atteggiamento del giudice relativo all'avvio dell'udienza occorre fornire elementi fattuali chiari (es. comunicazione scritta di impedimento, prova che il difensore era effettivamente presente prima della chiusura) che distinguano il caso da situazioni in cui la Cassazione ha annullato.
  • In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento integrale della prova quando i giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello) hanno dato valutazioni congruenti e motivate; il ricorso basato su divergenze di valutazione è destinato al rigetto se manca un vizio logico o contraddittorio grave nella motivazione.
  • Se si vuole tutelare efficacemente il diritto di difesa in caso di ritardo del difensore di fiducia, è consigliabile inviare tempestiva comunicazione scritta alla cancelleria e opporre immediata eccezione in udienza, documentando il ritardo e la ragione dell'impedimento.

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