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Sentenza

Sentenza n. 4157/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Veneto, Sez. II, 27 dicembre 2024, n. 3072, di rigetto delle domande di annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo: - della delibera di consiglio comunale del Comune di Istrana n. 42 del 24 luglio 2023, di approvazione della variante parziale al piano degli interventi (PI), conseguente all'attivazione della procedura SUAP richiesta da Labomar s.p.a. l'11 luglio 2022, prot. n. 9813, finalizzata alla realizzazione di un nuovo insediamento industriale ad uso produttivo e logistico, e di rigetto dell'osservazione n. 1, acquisita al protocollo comunale con il n. 17758 del 7 dicembre 2022, presentata dalla ricorrente, per i motivi esposti nelle controdeduzioni di cui all''allegato A alla deliberazione, nonché della convenzione urbanistica approvata con il succitato provvedimento ed eventualmente sottoscritta; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi la determinazione della conferenza di servizi del 28 ottobre 2022, di adozione della variante al PI del Comune di Istrana e di approvazione (con prescrizioni) del progetto di Labomar s.p.a, nonché, per quanto eventualmente necessario, i pareri della Provincia di Treviso n. 62121 prot. del 25 ottobre 2022 e n. 62479 prot. del 26 ottobre 2022; B) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento conclusivo della procedura di SUAP in variante allo strumento urbanistico comunale (permesso di costruire n. 27 del 11 settembre 2023) per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia (ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 160/2010 e dell'art. 4 l.r. n. 55/2012), conosciuto dalla ricorrente il 4 dicembre 2023 a seguito di esercizio del diritto di accesso agli atti; - della convenzione urbanistica tra il Comune di Istrana e Labomar s.p.a sottoscritta il 4 settembre 2023 (rep. n. 28.021), conosciuta dalla ricorrente il 4 dicembre 2023 a seguito di esercizio del diritto di accesso agli atti; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: - della deliberazione di consiglio comunale del Comune di Istrana n. 24 del 26 giugno 2024, pubblicata il 28 giugno 2024, con la quale il Comune avrebbe asseritamente "convalidato" la propria delibera n. 42 del 24 luglio 2023; - del permesso di costruire n. 3 del 5 febbraio 2024, rilasciato in variante al permesso di costruire n. 27 dell'11 settembre 2023, di cui sono stati citati gli estremi nel doc. 27 "relazione tecnica del progettista" depositato nel presente giudizio da Labomar s.p.a. il 9 luglio 2024; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; D) quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti: del parere dell'Azienza ULSS n. 222810 prot. del 21 dicembre 2023 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, oltre che per l'integrazione dei motivi di illegittimità dedotti contro il permesso di costruire n. 3 del 5 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202501386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 3072/2024, che aveva respinto le impugnazioni della variante al piano degli interventi, dei permessi di costruire rilasciati alla società controinteressata, della convenzione urbanistica, della delibera di convalida della variante e del parere dell’ULSS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria di fondi compresi nella lottizzazione industriale Filzi ha appellato la sentenza con cui il TAR Veneto aveva respinto le impugnazioni degli atti che avevano consentito alla società proprietaria del comparto confinante di realizzare un nuovo insediamento industriale e logistico mediante procedura SUAP in variante allo strumento urbanistico. L’interesse a ricorrere era fondato sulla modifica della viabilità prevista nella lottizzazione: lo stralcio di una strada interna, prevista dal piano degli interventi, e la soppressione o modifica della bretella di collegamento tra via Filzi, via Lazzaretto e la tangenziale. Con il primo motivo d’appello sono state dedotte violazioni procedurali e vizi di eccesso di potere, sostenendo che la viabilità costituisse un unico collegamento, che la variante al piano degli interventi non potesse modificare previsioni contenute nel PTCP e nel PAT, e che lo stralcio fosse irragionevole, sproporzionato e non adeguatamente giustificato dall’interesse pubblico. Con il secondo motivo è stata contestata l’assenza del nulla osta vincolante della Provincia previsto dalle norme tecniche del PAT per gli interventi ricadenti nei tracciati viari di progetto. Con il terzo motivo è stata dedotta l’illegittimità del permesso di costruire per contrasto con PTCP e PAT e violazione dell’art. 12 d.P.R. 380/2001. Con il quarto motivo sono stati riproposti i vizi contro la delibera comunale di convalida della variante, sostenendo che la convalida fosse stata adottata per eludere l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e che non potesse sanare vizi sostanziali di irragionevolezza e sproporzione. Infine, è stata contestata la declaratoria di improcedibilità del terzo ricorso per motivi aggiunti, relativo alla variante al permesso di costruire e al parere dell’ULSS, deducendo che la variante avrebbe comportato un aumento della superficie coperta e che il parere sanitario avesse illegittimamente autorizzato una deroga ai requisiti di illuminazione del magazzino.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata, in parte con diversa motivazione. Il Collegio ha applicato il principio della ragione più liquida, omettendo l’esame delle eccezioni preliminari perché l’appello era infondato nel merito. Quanto alla variante urbanistica, il Consiglio di Stato ha ritenuto non artificiosa la distinzione tra la strada interna alla lottizzazione, prevista soltanto dal piano degli interventi e rimessa all’iniziativa privata dei lottizzanti, e la diversa bretella di collegamento alla tangenziale, prevista dal PTCP e recepita dal PAT e destinata all’iniziativa pubblica. Lo stralcio della strada interna poteva quindi essere disposto mediante variante al piano degli interventi. Una volta legittimamente eliminato quel primo tratto, la società appellante non avrebbe comunque potuto ottenere il ripristino dell’utilità perseguita, poiché la bretella esterna non avrebbe più collegato i suoi lotti alla viabilità sovracomunale; per tale ragione è venuto meno l’interesse a contestare lo stralcio del secondo tratto. Il Collegio ha inoltre escluso che la doglianza sulla possibilità di traslare la strada o riorganizzare i volumi integrasse un vizio di legittimità, trattandosi di una critica all’opportunità e convenienza della scelta urbanistica, non sindacabile se non per profili estrinseci di manifesta illogicità o irragionevolezza. La delibera di convalida ha fornito una motivazione coerente con la scelta originaria, indicando l’interesse economico e occupazionale dell’insediamento, le opere pubbliche perequative e la mancata realizzazione della strada, nonché il permanere di un accesso ai lotti della società appellante. Quanto al nulla osta provinciale, il Consiglio di Stato ha interpretato le norme del PAT nel senso che esso è richiesto quando l’intervento edilizio ricade in un tracciato viario ancora in fase di progettazione e deve essere verificata la compatibilità dell’edificio con la futura strada; non è invece necessario quando il progetto viario sia stato previamente stralciato dalla pianificazione. Le censure contro il permesso di costruire sono state quindi respinte. La convalida prevista dall’art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990 può essere adottata anche nel corso del giudizio e può integrare retroattivamente una motivazione carente o insufficiente, purché lasci invariato il contenuto dispositivo e la scelta sostanziale dell’atto. Non può invece sanare vizi sostanziali della funzione, quali l’assenza di presupposti, l’irragionevolezza o la sproporzione intrinseca della decisione. Nel caso concreto, la delibera comunale non ha modificato la scelta urbanistica, ma ne ha esplicitato le ragioni e il bilanciamento degli interessi. Quanto alla variante al permesso di costruire, è stato accertato che la superficie coperta massima prevista dal piano degli interventi era rimasta invariata, poiché l’aumento della superficie di alcuni edifici era stato compensato dalla riduzione della superficie dell’edificio L6-H; tale impegno risultava vincolante per la società beneficiaria ed era parte integrante del titolo edilizio. È stata inoltre ritenuta infondata la censura contro il parere dell’ULSS, poiché la relazione tecnica indicava esigenze tecniche connesse alla conservazione dei prodotti stoccati e chiariva che i dieci operatori sarebbero stati presenti solo in transito, in coerenza con la deroga autorizzata. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori, in favore di ciascuna parte appellata costituita.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 160/2010

    Disciplina la procedura SUAP utilizzata per l’intervento in variante allo strumento urbanistico.

  • art. 4 l.r. Veneto n. 55/2012

    Costituisce la base regionale della procedura utilizzata per l’approvazione dell’intervento in variante urbanistica.

  • art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990

    Disciplina la convalida come autotutela preordinata a sanare retroattivamente vizi formali, procedimentali o motivazionali di un provvedimento, senza modificare la scelta sostanziale; non consente di sanare vizi sostanziali della funzione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’ordinanza cautelare che aveva disposto la celere fissazione dell’udienza di merito per approfondire la ragionevolezza e proporzionalità della scelta urbanistica.

  • art. 12 d.P.R. 380/2001

    Invocato dall’appellante in relazione alla dedotta conformità del permesso di costruire agli strumenti urbanistici; la censura è stata respinta.

  • allegato IV d.lgs. 81/2008

    Consente, secondo la prospettazione esaminata, deroghe ai requisiti di illuminazione quando ricorrano esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti; nel caso concreto il giudice ha ritenuto sussistenti esigenze tecniche connesse allo stoccaggio dei prodotti.

Massime di principio

  • Quando una previsione viabilistica è composta da un tratto interno alla lottizzazione, previsto esclusivamente dallo strumento urbanistico comunale e rimesso all’iniziativa privata, e da un diverso tratto di collegamento sovracomunale previsto da strumenti sovraordinati e destinato all’iniziativa pubblica, i due tratti possono essere valutati autonomamente ai fini della legittimità della loro modifica o soppressione.
  • Una volta legittimamente stralciato il tratto viario interno che avrebbe consentito il collegamento dei lotti alla viabilità esterna, il proprietario dei lotti non conserva un interesse concreto e attuale a contestare lo stralcio del distinto tratto esterno, quando il suo eventuale ripristino non gli procurerebbe comunque l’utilità perseguita.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche non può estendersi alla preferenza per soluzioni alternative più convenienti o opportunamente conciliative degli interessi privati; tali valutazioni appartengono al merito amministrativo, salvo il riscontro di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o sproporzione giuridicamente rilevante.
  • Il nulla osta dell’ente proprietario o competente per la strada, previsto per gli interventi edilizi ricadenti in un tracciato viario di progetto ancora in fase di progettazione, è funzionale a verificare la compatibilità dell’edificazione con la futura infrastruttura e non è richiesto quando il tracciato sia stato previamente eliminato dalla pianificazione.
  • La convalida ex art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990 può essere adottata durante il giudizio per evitare l’annullamento del provvedimento originario e può integrare una motivazione formalmente insufficiente, purché non alteri il contenuto dispositivo né la scelta amministrativa originaria; non può invece sanare l’assenza dei presupposti, l’irragionevolezza o la sproporzione intrinseca della decisione.
  • La superficie coperta massima autorizzata da uno strumento urbanistico può ritenersi invariata anche quando una variante incrementi la superficie di alcuni edifici, se la riduzione della superficie di altro edificio è prevista nella relazione tecnica allegata e tale impegno entra a far parte del contenuto vincolante del titolo edilizio.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiLocalizzazione di opere e impiantiTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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