Cassazione Penale, Sentenza n. 5855/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro dell'8/10/2024 che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Paola (23/02/2024) che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro del conto corrente n. 3030978 acceso presso BPER di Scalea. Il conto, formalmente intestato alla ricorrente (coniuge dell'imputato Della Gatta Tammaro), era stato ritenuto riconducibile all'imputato, titolare di delega revocata solo di recente. In Cassazione la ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 321 c.p.p. e carenza di motivazione rispetto al requisito del "pericolo in mora" e alla necessità di motivare l'anticipazione cautelare dell'effetto ablativo e l'individuazione degli eventuali intestatari fittizi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di cui all'art. 644 c.p., sostenendo che la mera delega a operare sul conto non dimostrava la piena disponibilità delle somme da parte dell'imputato e che mancava prova, anche indiziaria, della riconducibilità delle somme a Della Gatta.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per carenza della procura speciale conferita alla difesa per proporre ricorso in Cassazione da parte della terza interessata (Galiano Giuseppina). La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il difensore del terzo interessato necessita di procura speciale per impugnare in Cassazione, e ha riscontrato l'assenza di tale atto nel fascicolo. Per conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 (si è esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Riferimento al criterio del "pericolo in mora" per l'adozione di misure cautelari reali; la ricorrente lamentava mancanza di motivazione sull'urgenza dell'anticipazione cautelare, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità formale.
art. 644 cod. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla riconducibilità delle somme (appropriazione indebita); la ricorrente sosteneva che la delega non provava la disponibilità delle somme, ma la questione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità formale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla statuizione sulla somma a favore della cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che non sussisteva responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, pronunce richiamate, es. Rv. 271722 - 07/12/2017)
Orientamento consolidato secondo cui il difensore del terzo interessato necessita di procura speciale per proporre ricorso per cassazione; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Per impugnare in Cassazione un provvedimento che rigetta il riesame di un sequestro preventivo a favore di un terzo interessato, il difensore deve essere munito di procura speciale rilasciata dal terzo; in mancanza il ricorso è inammissibile per vizi formali, senza esame del merito.
- La mancata indicazione o motivazione adeguata del requisito del "pericolo in mora" (art. 321 c.p.p.) può essere un punto di attacco valido sul merito contro misure cautelari reali, ma tale censura non sarà esaminata se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi di rappresentanza o di procura.
- La semplice delega a operare su un conto corrente non costituisce automaticamente prova pacifica della piena disponibilità delle somme da parte del delegante; la riconducibilità patrimoniale all'imputato richiede elementi probatori o indiziari specifici.
- Anche quando l'inammissibilità non derivi da malafede, il giudice di legittimità può irrogare condanne per spese e somme a favore della cassa delle ammende determinate equitativamente, richiamando principi costituzionali e giurisprudenziali.
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