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Sentenza

Sentenza n. 1210/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al docente la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adempiere alla pretesa né contrastarla adeguatamente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, dedotti eventuali importi già versati. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito, la cui entità deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Sono stati riconosciuti anche gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella pronuncia, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. Ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le Amministrazioni dello Stato, il TAR ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da esercitare nei successivi 120 giorni su istanza del creditore. Il commissario dovrà determinare definitivamente quanto dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    Impongono di verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti secondo il titolo e la legge; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • artt. 1283 e ss. c.c.

    Costituiscono, insieme al titolo giudiziale e alle ulteriori norme applicabili, i parametri per la determinazione degli interessi nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile sulla distrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza finalizzato all'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento non costituisce né accerta nuovamente il diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto nella misura risultante dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'importo deve essere verificato in concreto con riguardo alla misura e alla decorrenza previste dal titolo e dalla legge.
  • L'azione di ottemperanza contro un'Amministrazione statale per il pagamento di somme può essere avviata dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel dare esecuzione a un giudicato di condanna pecuniaria possono essere ricompresi, se aventi titolo nella pronuncia, gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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