Cassazione Penale, Sentenza n. 16580/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava la mancata riqualificazione del capo di imputazione relativo al reato di stupefacenti nella fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La difesa sosteneva che, oltre al dato quantitativo, dovessero essere valutati ruolo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione per riconoscere la lieve entità dello spaccio e che non si fosse adeguatamente indagata l'effettiva responsabilità e il ruolo dell'imputato nell'organizzazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, nelle sentenze pronunciate sulla base dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta), il sindacato in Cassazione sulla qualificazione giuridica è consentito solo per errore manifesto, ossia quando la qualificazione risulta palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Nel caso di specie il Tribunale aveva correttamente applicato l'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, valorizzando le ammissioni dell'imputato (trasporto per conto di terzi, consegna a trafficanti) che evidenziavano il suo stabile inserimento nel contesto criminale; tale contesto, insieme alla quantità rilevante di droga e al comportamento violento posto in essere (resistenza e lesioni ai carabinieri), escludevano la riconducibilità alla lieve entità di cui al comma 5. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); limita il sindacato in Cassazione sulla qualificazione giuridica della fattispecie
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica solo in presenza di errore manifesto, immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità, nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1
Prevede la fattispecie base di illecita detenzione e traffico di stupefacenti; applicata quando l'attività e il ruolo del soggetto denotano inserimento nel mercato di droga
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Prevede la fattispecie attenuata per lieve entità dello spaccio; la sua applicazione richiede valutazione complessiva di quantità, modalità, ruolo e relazioni del soggetto con il mercato illecito, non è determinata dal solo dato quantitativo
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato; la condotta va valutata nella cornice della partecipazione a un disegno criminoso comune
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Regola il concorso di reati o l'aggravamento per continuazione/abuso di più reati nel medesimo disegno criminoso
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990
Modalità di contestazione delle condotte riguardanti lo spaccio; menzionata tra i capi di imputazione principali
art. 337 cod. pen.
Resistenza a pubblico ufficiale: censura della condotta di opposizione agli operanti durante l'alt
art. 582 cod. pen.
Lesioni personali volontarie; qui aggravate in relazione al fine di agevolare la resistenza
art. 61, n. 2), cod. pen.
Aggravante per aver commesso il fatto con particolare violenza o con armi o con modalità tali da accrescere l'offensività del reato (nel caso, aggravamento per il fine di porre in essere la resistenza)
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la Corte di Cassazione può sindacare la qualificazione giuridica solo per errore manifesto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis: occorre che l'errore sia immediatamente evidente e privo di opinabilità
- Per l'applicazione della fattispecie attenuata dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non è decisivo il solo dato quantitativo: vanno valutati anche ruolo dell'imputato, collegamenti con la rete criminale, modalità dell'attività e le circostanze concrete
- Le ammissioni dell'imputato, il suo ruolo dichiarato (es. trasporto per conto di terzi, consegna a trafficanti) e il comportamento (es. resistenza, violenza) possono escludere il riconoscimento della lieve entità
- Se il soggetto è inserito stabilmente in un contesto di traffico e la quantità è rilevante, è difficile ottenere la riqualificazione nella fattispecie attenuata senza elementi probatori che dimostrino inequivocabilmente un ruolo marginale
- Quando si contesta la mancata applicazione della lieve entità in sede di impugnazione, è necessario produrre elementi concreti e non solo argomentazioni di merito: in Cassazione il sindacato del merito è limitato
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