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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25297/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva riconosciuto, ai fini dell'esecuzione in Italia, una sentenza penale emessa in Ungheria nei confronti di un cittadino italiano, condannato a tre anni di reclusione e all'espulsione dal territorio ungherese per il trasporto di marijuana. Il ricorrente ha dedotto, con due distinti atti difensivi, che il riconoscimento fosse illegittimo perché la motivazione sulla effettiva conoscenza del processo celebrato all'estero era solo apparente: secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe fatto leva unicamente sul certificato dell'autorità straniera senza verificare negli atti del procedimento ungherese se l'interessato avesse realmente conosciuto il giudizio, quale fosse la portata della rinuncia a comparire, se la nomina del difensore e la domiciliazione fossero effettive e se la sentenza d'appello fosse davvero irrevocabile. Si è inoltre sostenuto che, essendo il processo terminato con la decisione da eseguire quello d'appello, non bastasse la difesa tecnica in primo grado, occorrendo una specifica conoscenza e assistenza nel grado di appello; infine, è stata denunciata l'omessa indicazione, nella sentenza impugnata, della data di ricezione della richiesta di riconoscimento, in asserita violazione dei termini procedurali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In via preliminare ha rilevato che l'impugnazione era tardiva, perché la sentenza della Corte d'appello era stata letta e quindi legalmente notificata all'udienza del 26 maggio 2026, mentre i ricorsi erano stati depositati solo il 4 e il 5 giugno, oltre il termine di cinque giorni previsto dalla disciplina applicabile al riconoscimento delle sentenze straniere. In ogni caso, ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: il giudice italiano non deve scrutinare direttamente gli atti del processo straniero, ma deve attenersi a quanto attestato nel certificato previsto dalla disciplina unionale e nazionale; dal certificato risultava che l'interessato non aveva partecipato al processo, ma aveva nominato un difensore, eletto domicilio presso di lui, rinunciato a comparire e consentito alla prosecuzione in sua assenza. La Corte ha inoltre applicato i principi ricavati dalle recenti pronunce della Corte di giustizia UE, secondo cui la normativa nazionale non può impedire il riconoscimento quando le condizioni unionale risultino sostanzialmente soddisfatte e, comunque, la conoscenza del processo può ritenersi integrata anche attraverso la difesa tecnica e le notifiche al consulente nominato. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto generico e comunque non idoneo a fondare nullità la dedotta omissione relativa al termine per la decisione.

Norme richiamate

  • art. 733, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come parametro violato in tema di riconoscimento di sentenze straniere, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'esito perché il ricorso è stato comunque dichiarato tardivo e, nel merito, infondato.

  • art. 13, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 161 del 2010

    Disciplina il rifiuto del riconoscimento in caso di processo celebrato in assenza dell'interessato, salvo che risulti la piena conoscenza del giudizio o la difesa effettiva mediante difensore; la Corte ne dà lettura in conformità al diritto dell'Unione e alle pronunce della Corte di giustizia, escludendo un automatismo ostativo al riconoscimento.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla difesa quale parametro di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la disciplina unionale applicata dalla Corte.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla difesa a tutela dell'effettività del diritto di difesa; la Corte non ne trae un esito favorevole al ricorrente.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato per prospettare la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente, ma la censura è stata respinta.

  • art. 734 cod. proc. pen.

    Richiamato per il termine di decisione nella procedura di riconoscimento di sentenze straniere; la sua eventuale inosservanza non è stata ritenuta causa di nullità.

  • art. 12, commi 3, 6, 7 e 10, d.lgs. n. 161 del 2010

    La lettura della sentenza in udienza equivale a notificazione alle parti; il ricorso per cassazione deve essere proposto entro cinque giorni dalla conoscenza legale. Il giudice può integrare il certificato solo in caso di incompletezza o difformità, e la violazione del termine per la decisione non comporta nullità.

  • art. 22, legge n. 69 del 2005

    Applicato in via di rinvio dalla disciplina del d.lgs. n. 161 del 2010 per il termine di cinque giorni per proporre ricorso per cassazione.

  • art. 4 della decisione quadro 2008/909/GAI

    Fonte del certificato su cui il giudice di esecuzione deve fare affidamento, salvo le ipotesi tassative di incompletezza o difformità.

  • art. 9, par. 1, lett. i), decisione quadro 2008/909/GAI

    Consente il rifiuto del riconoscimento per sentenze pronunciate in absentia, salvo che il certificato attesti la personale citazione dell'interessato o la sua effettiva difesa da parte di un difensore incaricato.

  • art. 598-ter cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la rilevanza autonoma del contraddittorio in appello, ma non accolto come argomento dirimente.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro interno che tipizza presunzioni di conoscenza del processo, la cui prova contraria grava sull'interessato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento ed esecuzione in Italia di una sentenza penale di altro Stato membro, il giudice di esecuzione deve attenersi, in linea generale, alle attestazioni contenute nel certificato previsto dalla disciplina europea e nazionale, senza trasformare il giudizio in una revisione degli atti del processo straniero.
  • La celebrazione del processo in assenza dell'imputato non impedisce il riconoscimento quando il certificato attesti che l'interessato ha rinunciato a comparire, ha nominato un difensore, ha eletto domicilio presso di lui ed è stato effettivamente assistito nel giudizio.
  • La valutazione della conoscenza del processo non può essere compiuta in modo frammentario sui singoli gradi quando si tratti di una medesima vicenda processuale: la conoscenza inizialmente acquisita nel primo grado può rilevare anche per gli sviluppi successivi, salvo che l'interessato alleghi specifiche circostanze sopravvenute idonee a dimostrare la perdita non colpevole della conoscenza.
  • La normativa nazionale sul riconoscimento delle sentenze straniere deve essere interpretata in conformità al diritto dell'Unione e alle pronunce della Corte di giustizia, senza che standard interni più rigorosi possano paralizzare il riconoscimento ove contrastino con la disciplina unionale e con il principio di primato.
  • La violazione del termine previsto per la decisione sulla richiesta di riconoscimento non determina, di per sé, nullità della sentenza, in assenza di una espressa previsione sanzionatoria e ove la censura non si traduca nella deduzione di un concreto pregiudizio processuale.
  • Il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello in materia di riconoscimento di sentenze straniere deve essere proposto entro il termine breve decorrente dalla conoscenza legale della decisione, che può coincidere con la lettura in udienza davanti alla parte presente o al suo difensore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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