Sentenza n. 475/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione, - della Deliberazione del Direttore Generale n.685 del 3 aprile 2025 con cui sono stati approvati gli atti e i verbali del concorso pubblico per il conferimento di n° 1 incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa - Area Territoriale del Farmaco conferendo detto incarico alla Dott.ssa Emanuela Ferrera; - della nota prot. 57332 del 3 aprile 2025 a firma del Direttore Generale pro tempore dell’ASP di Agrigento; - della Graduatoria Finale stilata il 28 marzo 2025; - del verbale n. 1 del 27 marzo 2025, redatto dalla Commissione di Valutazione, nella parte in cui la Dott.ssa Ferrera è stata ammessa alla selezione; - della relazione sintetica riepilogativa redatta dalla Commissione di Valutazione; - nonché, in genere, di qualsiasi altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo, connesso e/o annesso. con riserva a motivi nuovi e/o aggiunti ovvero a separato giudizio della domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti illegittimi adottati dalla P.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa - Area Territoriale del Farmaco, compresi l'ammissione della candidata vincitrice, la graduatoria e il conferimento dell'incarico
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, classificatosi secondo dopo la candidata risultata vincitrice, ha impugnato gli atti della selezione deducendo che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non avere prodotto un'idonea dichiarazione della casistica riferita al decennio precedente alla pubblicazione dell'avviso, conforme all'art. 6 del d.P.R. 484/1997 e ai requisiti specifici previsti dal bando. Sono stati denunciati violazione e falsa applicazione del bando e dell'art. 6 del d.P.R. 484/1997, travisamento, errore nei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 Cost., nonché disparità di trattamento. L'ASP e la controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse il conferimento di un incarico dirigenziale nel pubblico impiego privatizzato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi relativi alla regolarità dell'ammissione della vincitrice e alla legittimità degli atti della selezione. Ha ritenuto che il conferimento dell'incarico di direzione di una struttura complessa sanitaria non costituisca una procedura concorsuale tecnicamente intesa, strumentale all'assunzione, ma un atto di gestione del rapporto di lavoro e una scelta datoriale di natura privatistica, riferita a un ufficio già strutturalmente individuato. La giurisdizione spetta pertanto al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001. Il Collegio ha ritenuto che neppure le modifiche introdotte dalla l. 118/2022 sull'art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992 abbiano mutato la natura dell'incarico o trasferito la controversia nella giurisdizione amministrativa. È stata indicata la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Attribuisce al giudice ordinario le controversie inerenti a ogni fase del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, comprese quelle relative all'assunzione e al conferimento di incarichi dirigenziali, salvo la riserva prevista dal comma 4 per le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Riserva alla giurisdizione amministrativa le controversie relative alle procedure concorsuali tecnicamente intese e strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione; tale riserva non comprende la selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale sanitario già inserito nell'organizzazione dell'ente.
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
La disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa nel settore sanitario, anche dopo le modifiche della l. 118/2022, non muta la natura gestionale e privatistica dell'incarico.
art. 6 d.P.R. 484/1997
È stato invocato dal ricorrente quale parametro dei requisiti e della documentazione relativa alla casistica professionale, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione per difetto di giurisdizione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nel termine di legge, ferme le preclusioni e decadenze eventualmente maturate.
l. 118/2022
Le modifiche normative richiamate dal Collegio non hanno trasferito nella giurisdizione amministrativa le controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa sanitaria.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, le controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali appartengono, in via generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguardano atti di gestione del rapporto di lavoro adottati dall'amministrazione nella qualità di datore di lavoro privato.
- La riserva di giurisdizione amministrativa prevista per le procedure concorsuali riguarda le procedure concorsuali tecnicamente intese e strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro; non comprende le selezioni finalizzate al conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un rapporto di lavoro già disciplinato secondo il regime privatizzato.
- Il conferimento dell'incarico di direttore di una struttura complessa sanitaria costituisce esercizio di poteri datoriali e scelta gestionale relativa alla copertura di un ufficio già individuato dagli organi competenti, anche quando sia preceduto da una selezione per titoli e colloquio.
- Le modifiche apportate dalla l. 118/2022 alla disciplina degli incarichi dirigenziali di struttura complessa sanitaria non hanno mutato la natura privatistica e gestionale dell'incarico né hanno attribuito al giudice amministrativo le relative controversie.
- Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione indicando il giudice ordinario come giudice munito di giurisdizione, la parte può riproporre il giudizio davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a., nel rispetto delle preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
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