Cassazione Civile, Sentenza n. 22731/2020 del 20/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli eredi/legatari impugnavano un avviso di liquidazione per imposte successorie e sanzioni relativo alla successione di Gallana Tosca (deceduta 07/04/2000). La CTR del Veneto aveva rigettato il ricorso ritenendo la controversia non condonabile ai sensi dell'art. 16 L. n. 289/2002 e non applicabile la nuova disciplina dell'art. 69 L. n. 342/2000. In cassazione le ricorrenti deducevano: (i) violazione del precedente dictum della Corte circa la competenza della CTR a decidere sul diniego di definizione (condono); (ii) errata esclusione della condonabilità dell'avviso di liquidazione, atteso che l'avviso conteneva rettifiche (franchigie, aliquote, esoneri) e dunque operava come atto d'accertamento; (iii) errata valutazione dei termini per l'applicazione delle nuove regole di cui all'art. 69 L. n. 342/2000. La causa riguardava quindi sia questioni di competenza procedurale sia la qualificazione sostanziale dell'avviso di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (ossia non ha ritenuto che il precedente dictum avesse già deciso la condonabilità) e ha accolto il secondo motivo, ritenendo che l'avviso di liquidazione impugnato conteneva rettifiche operate dall'Amministrazione (in materia di franchigie, aliquote, esoneri) e pertanto rientrava nelle controversie suscettibili di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 L. n. 289/2002. Il terzo motivo è stato assorbito. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione perché verifichi la correttezza dei pagamenti e statuisca sull'eventuale estinzione del procedimento e sulle spese del grado.
Norme richiamate
art. 16 L. n. 289 del 2002
l'eventuale diniego della definizione.., viene notificato... all'interessato, il quale entro 60 giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite
La norma permette l'impugnazione davanti all'organo presso il quale pende la lite e consente la definizione agevolata delle controversie che non siano mere atti di liquidazione privi di discrezionalità; la Corte ha chiarito che l'avviso di liquidazione che contiene rettifiche e valutazioni rientra nella categoria delle liti condonabili.
art. 69 L. n. 342 del 2000 (comma 15)
Riferita alla disciplina temporale per l'applicabilità della nuova normativa sulle successioni; la questione dei termini è stata relativa al terzo motivo ma è stata assorbita e non decisa nel merito dalla Corte.
art. 31 d.lgs. n. 346 del 1990
Richiamato in relazione alla terza doglianza concernente la decorrenza dei termini per la denuncia di successione; la Corte non ha risolto la questione sostanziale essendo il motivo assorbito.
art. 384 c.p.c. e art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3)
Usati per inquadrare i motivi di cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme processuali): la Corte ha ritenuto infondato il motivo che attribuiva alla precedente sentenza della Cassazione una statuizione vincolante sulla condonabilità, e invece ha ritenuto fondato il motivo che contestava la qualificazione dell'avviso come atto meramente liquidatorio.
art. 4 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla CTR nel ragionamento sulla inammissibilità dell'impugnazione del diniego di definizione in mancanza di sentenza appellabile; la Cassazione ha invece indicato che la norma applicabile era l'art. 16 L. n. 289/2002.
Massime di principio
- Una controversia relativa a un avviso di liquidazione è "condonabile" ai sensi dell'art. 16 L. 289/2002 quando l'avviso contiene rettifiche e valutazioni dell'Amministrazione (franchigie, aliquote, esoneri) e quindi svolge funzione di accertamento, non quando si tratta di un mero atto di liquidazione privo di discrezionalità.
- Il diniego alla definizione (condono) può essere impugnato davanti all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite entro il termine previsto dall'art. 16 L. 289/2002; la Corte di merito davanti alla quale pende il giudizio è competente a decidere sull'impugnazione del diniego.
- Una precedente pronuncia di cassazione che ha cassato e rinviato per incompetenza/rilevanza procedurale non va interpretata come decisione vincolante su questioni sostanziali non trattate espressamente dalla Corte: occorre leggere il dictum e la motivazione per verificare quali profili siano stati effettivamente decisi.
- Se la Cassazione accoglie il motivo relativo alla qualificazione dell'atto (accertamento vs. mera liquidazione), la causa viene rimessa al giudice di rinvio per nuova valutazione, compresa la verifica dei pagamenti e l'eventuale estinzione del procedimento.
- In presenza di contestazioni sui termini per l'applicazione di nuove norme (es. art. 69 L. n. 342/2000), se la Corte ritiene risolti altri profili principali, tali questioni possono rimanere assorbite e riservate al giudice di merito.
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