Cassazione Penale, Sentenza n. 30766/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto dal difensore avv. Nicola Rendace, articolava due motivi principali: (1) violazione di legge e illogicità della motivazione per presunta errata applicazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.: si denunciava che l'ordinanza genetica non aveva valutato specificamente la posizione di Berlingieri (mancanza delle risultanze investigative e delle esigenze cautelari a suo carico), per cui il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare una motivazione del tutto mancante; (2) erronea applicazione dell'art. 293 c.p.p., in riferimento all'art. 192 c.p.p., e carenza motivazionale sulla mancata attualità delle esigenze cautelari: la difesa sosteneva che le fonti accusatorie si riferivano a episodi soprattutto risalenti al 2000-2004 (partecipazione al cosiddetto "gruppo zingari") e a mere potenzialità criminali, per cui sarebbe venuto meno il requisito dell'attualità della pericolosità, rilevando l'inconferenza delle dichiarazioni dei collaboratori in relazione a fatti più recenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha rilevato che il motivo non era devoluto nei termini al Tribunale del riesame e, comunque, è manifestamente infondato: l'ordinanza del GIP esamina la posizione di Berlingieri, richiamando e selezionando le dichiarazioni dei collaboratori (Impieri, Bruzzese, Celestino Abbruzzese) e indicando la convergenza delle fonti; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che consente il richiamo ad altri atti purché il giudice svolga un effettivo vaglio critico per ciascuna posizione. Sulla seconda censura la Corte l'ha ritenuta manifestamente infondata: i giudici di merito hanno documentato una stabile e protratta partecipazione di Berlingieri al contesto 'ndranghetistico, con contributi anche a fatti gravi (omicidi e rapine) e con episodi anche più recenti (tra cui furto al postamat del 2018), sufficiente a non superare la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p.; la Corte ha quindi ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito e ha escluso che le critiche proposte costituissero una reale dissonanza logica o giuridica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Cancelleria deve eseguire gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Il principio invocato impone al giudice della cautela di valutare autonomamente gravità indiziaria ed esigenze cautelari; tuttavia la Corte conferma che il richiamo integrale ad altri atti è ammissibile se per ciascuna posizione il giudice svolge un effettivo vaglio critico e ne spiega la rilevanza
art. 293 cod. proc. pen.
Articolo richiamato nel motivo relativo al riesame: la Corte ha ritenuto la censura impropria e manifestamente infondata, essendo lecita la valutazione svolta dal giudice di merito
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a questioni di applicabilità/procedura: la Corte non ha rilevato vizio di motivazione rilevante rispetto all'uso delle prove testimoniali e dichiarazioni di collaboratori
art. 309, comma 9, cod. (testo citato come cod. pen.)
Il principio enunciato nella giurisprudenza è che il Tribunale del riesame può integrare la motivazione ma non può supplire completamente all'assenza totale di autonoma valutazione del provvedimento cautelare; nel caso in esame la Corte ha ritenuto che l'ordinanza genetica conteneva valutazioni sufficienti
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione di pericolosità sociale per gli indagati per associazione di tipo mafioso che può essere superata solo dimostrando il recesso stabile e la cessazione dei legami; la Corte ha richiamato tale presunzione come non vinta dal ricorrente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e all'ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato: la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale cui è demandata la Cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla decisione; la Corte ha rimesso alla Cancelleria gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Il Tribunale del riesame può richiamare altri atti del procedimento purché, per ciascuna posizione, svolga un effettivo vaglio critico e spieghi la rilevanza delle fonti: il mero richiamo non è di per sé insufficiente se la motivazione indica gli elementi decisivi
- Non è possibile ottenere l'annullamento del provvedimento cautelare semplicemente denunciando una diversa valutazione dei fatti già congruamente esaminati dal giudice di merito: l'appello deve evidenziare una difformità logica o giuridica reale e non una rivalutazione possibile
- Nelle ipotesi di associazione di tipo mafioso opera una presunzione di pericolosità; per superarla l'indagato deve provare di aver definitivamente reciso i legami con l'organizzazione (recesso stabile)
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se convergenti e corroborate da altre fonti (intercettazioni, riscontri documentali, indagini tecniche), possono giustificare misure cautelari anche se alcune riferiscono fatti remoti, purché emerga la persistenza di rapporti o ruoli nell'organizzazione
- Un motivo di ricorso che non sia devoluto nei termini o non evidenzi profili di rilevanza giuridica concreta può essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, con conseguente condanna alle spese e, in casi previsti, all'ammenda
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