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Sentenza

Sentenza n. 2294/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa antimafia interdittiva adottata nei confronti della ditta individuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 3, 27, 41 e 97 Cost., degli artt. 83, 84, 88, 91, 92, 92-bis e 94 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto e carenza di motivazione, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità, travisamento dei fatti, violazione della proporzionalità e ingiustizia manifesta. L’interdittiva si fondava sui rapporti economici e familiari della titolare con il coniuge convivente, già condannato per gravi reati aggravati dal metodo mafioso, e con il fratello, condannato per associazione mafiosa, nonché sulla conduzione materiale o comunque sull’influenza di tali familiari sull’impresa. In particolare, l’attività agricola era svolta in larga parte su terreni del coniuge o della sua famiglia; l’impresa era stata costituita poco tempo dopo il passaggio in giudicato della condanna del coniuge; quest’ultimo aveva svolto attività riconducibili alla gestione dell’azienda; la ricorrente era stata inoltre liquidatrice e socia di una società casearia interditta, costituita con la figlia del fratello. La ricorrente sosteneva che l’amministrazione non avesse adeguatamente considerato l’interruzione dei rapporti con il fratello e il percorso di reinserimento del coniuge.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ribadito che i legami parentali sono rilevanti ai fini dell’interdittiva quando siano accompagnati da cointeressenze economiche, da una conduzione collettiva o da una regia familiare, anche di fatto, dell’impresa, oppure quando il contatto con il congiunto sia sintomatico di un’influenza mafiosa. La risalenza nel tempo dei precedenti penali non è, di per sé, decisiva per escludere l’attualità del pericolo: assume rilievo la prova dell’effettiva rottura dei legami con il contesto mafioso. Nel caso concreto, l’informativa aveva esplicitato plurimi e concorrenti elementi riferiti al coniuge: il suo ruolo nella gestione materiale dell’impresa, l’utilizzo di terreni suoi o della sua famiglia, la prossimità temporale tra la condanna irrevocabile e la costituzione della ditta, nonché l’assenza di elementi idonei a dimostrare la rottura dei rapporti con il contesto mafioso. Il percorso di liberazione anticipata del coniuge non dimostrava automaticamente tale rottura, poiché riguardava la condotta regolare e il rispetto delle prescrizioni delle misure alternative; inoltre, non risultava presentata un’istanza di riabilitazione. Tali elementi erano già sufficienti a sostenere l’interdittiva. Il TAR ha inoltre ritenuto inverosimile l’affermazione della ricorrente di avere interrotto da anni ogni rapporto con il fratello, considerata la costituzione con la figlia di quest’ultimo di una società successivamente colpita da interdittiva. Non erano stati forniti concreti elementi, né in sede procedimentale né in giudizio, comprovanti la rottura dei legami del fratello con la consorteria criminale. Il ricorso è stato quindi definitivamente respinto, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • artt. 83 e 84 d.lgs. 159/2011

    Le informative antimafia possono fondarsi su elementi dai quali emerga il pericolo di infiltrazione mafiosa o di condizionamento dell’impresa.

  • artt. 88, 91, 92, 92-bis e 94 d.lgs. 159/2011

    La disciplina dell’informazione antimafia consente una valutazione complessiva e attuale degli elementi sintomatici del rischio di infiltrazione e produce gli effetti interdittivi previsti nei confronti dell’impresa.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’interdittiva deve esplicitare le ragioni della valutazione di attualità del pericolo di infiltrazione; nel caso concreto l’obbligo motivazionale è stato ritenuto assolto mediante l’indicazione di plurimi elementi convergenti.

  • artt. 3, 27, 41 e 97 Cost.

    I parametri costituzionali invocati non impediscono l’adozione dell’interdittiva quando la motivazione amministrativa evidenzi, sulla base di elementi concreti, un pericolo attuale di infiltrazione mafiosa.

Massime di principio

  • Ai fini dell’informativa antimafia, il rapporto di parentela non è sufficiente da solo, ma assume rilievo quando sia accompagnato da cointeressenze economiche, da una conduzione collettiva o da una regia familiare, anche di fatto, dell’impresa, ovvero da elementi indicativi di un’influenza mafiosa esercitata attraverso il congiunto.
  • La risalenza nel tempo dei precedenti penali o della condanna del familiare non esclude, di per sé, l’attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa; a tal fine è necessario dimostrare l’effettiva rottura dei legami con il contesto mafioso.
  • La regolare condotta tenuta dal condannato durante l’esecuzione di misure alternative e la liberazione anticipata non dimostrano automaticamente la recisione dei rapporti con il contesto mafioso, se tali valutazioni non attestano specificamente l’avvenuta rottura di quei legami.
  • L’interdittiva antimafia è legittimamente motivata quando individua una pluralità di elementi concreti, convergenti e attuali, quali la disponibilità di beni familiari, il ruolo materiale del congiunto nella gestione dell’impresa, la prossimità temporale tra la condanna e la costituzione dell’attività e ulteriori cointeressenze economiche.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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