Cassazione Penale, Sentenza n. 12487/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/09/2021 che aveva respinto la richiesta di riesame avverso il provvedimento del GIP con cui erano stati applicati gli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria in relazione al delitto di corruzione propria, sostenendo l'assenza di un rapporto causale tra la sua condotta e la fattispecie contestata, l'insussistenza di elementi dimostrativi del dolo e la distonia temporale e oggettiva rispetto al presunto accordo corruttivo principale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, contestando la genericità delle ragioni di reiterazione e di inquinamento probatorio e sostenendo l'idoneità di misure non custodiali; inoltre, in data successiva il ricorrente ha fatto presente che la misura era stata revocata e ha insistito per la trattazione del ricorso al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'emissione della misura.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui le ripetute attività di intervento del ricorrente volte a sollecitare il rinnovo dell'incarico del pubblico funzionario infedele hanno costituito un contributo causale alla prosecuzione dell'accordo corruttivo (pactum sceleris) già in essere, pur con un 'novum' riferito al rinnovo dell'incarico; la Corte ha richiamato elementi fattuali (ripetute richieste, legami con la componente privata che lo aveva sostenuto elettoralmente, presenza di suoi collaboratori, incontri e pranzi comuni, attività presso uffici pubblici) ritenuti idonei a dimostrare il concorso nel reato. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la misura cautelare era nel frattempo stata integralmente revocata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 110, 319 e 321 cod. pen.
Gli artt. 110, 319 e 321 sono richiamati a fondamento delle contestazioni di concorso in reato e di corruzione; la Corte ha interpretato le attività di intercessione ripetute e coordinate come contributo causale e concorso nell'accordo corruttivo sistemico, ritenendo sussistente la gravita indiziaria rispetto a tali fattispecie.
art. 314, comma 2, cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare inammissibile il motivo relativo alle esigenze cautelari a causa della sopravvenuta revoca della misura, con conseguente carenza di interesse alla impugnazione.
Massime di principio
- Interventi ripetuti e mirati di un privato o di un politico volti a favorire il mantenimento o il rinnovo dell'incarico di un pubblico funzionario già asservito a interessi privati possono integrare concorso in corruzione se si inseriscono in un accordo corruttivo sistemico e offrono un contributo causale alla prosecuzione dell'accordo.
- La discontinuità temporale o differenze nell'oggetto apparente delle condotte non escludono automaticamente la rilevanza penale se emergono indici concreti di un rapporto consolidato e di prestazioni reciproche riconducibili allo stesso disegno corruttivo.
- Per il giudice della cautela sono rilevanti elementi fattuali plurimi (incontri comuni, comunicazioni ripetute, supporto elettorale, collocamento di collaboratori) come indizi di partecipazione sistemica; la valutazione è complessiva e non si limita a un singolo episodio.
- La mera attività esecutiva o occasionale, isolata e priva di collegamento causalmente significativo con il pactum, può non integrare concorso: ciò che conta è la ripetizione, la intenzionalità e i legami con le parti coinvolte.
- Se la misura cautelare è revocata, i motivi che mirano esclusivamente a contestarne la sussistenza possono diventare inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse; è utile valutare immediatamente l'eventuale mutamento dello stato dei fatti prima di proseguire il rimedio in Cassazione.
- In difesa, per contrastare una ricostruzione di concorso corruttivo, è strategico cercare di dimostrare l'assenza di un nesso causale e soggettivo (dolo) tra l'intervento e l'accordo corruttivo, nonché l'assenza di elementi fattuali ripetuti o di collegamenti organici con la componente privata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12223/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12224/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12226/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12227/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12228/2022 del 04/04/2022
- Sentenza penale · 4 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12229/2022 del 04/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →