Sentenza n. 2061/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza n. 2762/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, notificata il 20 agosto 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione all’accredito sulla Carta elettronica del Docente degli importi, oltre interessi legali, riconosciuti in relazione ai periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato: euro 1.500,00 per ciascuno di tre ricorrenti, euro 2.000,00 per una ricorrente ed euro 2.500,00 per un’altra ricorrente. Hanno inoltre chiesto la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in particolare perché la sentenza posta in esecuzione non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di Cancelleria, ed era decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso del termine, ha nominato Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il Commissario dovrà operare entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione; ha inoltre stabilito che gli atti del Commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, secondo la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice. L’incarico è stato ritenuto non remunerabile, in quanto affidato a un dirigente del Ministero resistente e ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 857,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali passate in giudicato o comunque esecutive.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola secondo cui l’attività del Commissario ad acta, quando affidata a un dirigente dell’Amministrazione resistente, non dà luogo a compenso è applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 applicata analogicamente alla fattispecie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 consentono al giudice di ordinare l’adempimento entro un termine specifico e di predisporre la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza esercita un munus di ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso ulteriore, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle emesse ai sensi della legge Pinto.
- Il Commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e sottoscrivendo digitalmente i depositi.
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