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Sentenza

Sentenza del 24/08/2018 n. 21076 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR della Basilicata deducendo sei motivi: principalmente, la nullità della decisione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR aveva esaminato cartelle, intimazioni, avvisi e notifiche diversi da quelli effettivamente oggetto del giudizio. Ha inoltre contestato la validità e tempestività delle notifiche degli atti prodromici, la possibilità di impugnarli unitamente all'intimazione di pagamento, il termine di notifica della cartella, la tardività dell'avviso di accertamento e la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la motivazione della CTR si riferiva a un atto diverso da quello impugnato dal contribuente. Tale errore integra violazione del principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia e determina la nullità della sentenza. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza è affetta da nullità processuale, tra cui la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

  • Art. 137 c.p.c. e legge n. 890 del 1992

    Disciplinano le modalità di notificazione degli atti; il contribuente ne ha invocato la violazione contestando la regolarità delle notifiche.

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina gli atti impugnabili nel processo tributario. Il contribuente ha sostenuto che gli atti prodromici non validamente notificati potessero essere contestati insieme all'intimazione di pagamento.

  • Artt. 25 e 30 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Riguardano i termini e le modalità di notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento; la loro violazione è stata dedotta ma non esaminata per l'accoglimento del primo motivo.

  • Artt. 42 e 43 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Prevedono requisiti e termini per gli avvisi di accertamento; il contribuente ha contestato la tardività della notifica, ma la questione è rimasta assorbita.

  • Art. 6 della legge n. 212 del 2000

    Riguarda gli obblighi di informazione e garanzia nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente; la sua violazione è stata dedotta in relazione alla notifica dell'accertamento, senza essere esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria è nulla se fonda la decisione su atti, numeri di cartella, intimazioni o notifiche diversi da quelli effettivamente oggetto della domanda: il giudice deve esaminare esattamente la controversia proposta.
  • L'individuazione precisa dell'atto impugnato è essenziale; errori nell'identificazione dell'atto possono impedire una decisione valida e determinare la cassazione con rinvio.
  • Quando la sentenza viene cassata per un vizio preliminare di corrispondenza tra domanda e pronuncia, gli altri motivi possono essere dichiarati assorbiti e dovranno eventualmente essere esaminati dal giudice del rinvio.
  • La contestazione di un'intimazione di pagamento può consentire, in determinate condizioni, di far valere anche vizi degli atti prodromici quando questi non siano stati validamente notificati; la questione deve però essere valutata sulla base degli atti e delle notifiche effettivamente riferiti al caso.
  • Nel giudizio tributario l'ente impositore o della riscossione deve dimostrare la regolarità delle notifiche e produrre documentazione coerente con gli atti contestati; documenti riferiti ad altri atti non possono fondare validamente la decisione.

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