Sentenza n. 15864/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’accertamento dell‘ illegittimità del silenzio serbato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca in ordine all’adozione, nei termini di legge, del provvedimento di definizione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del visto di reingresso richiesto giusta istanza presentata il 3/2/2026 e, per l’ effetto, condanna a provvedere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Consolato Generale d’Italia a Casablanca sull’istanza di rilascio del visto di reingresso presentata il 3 febbraio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Consolato sulla domanda di visto di reingresso e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha rilasciato il visto richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il rilascio del visto nelle more del giudizio ha attribuito al ricorrente il bene della vita richiesto, facendo coincidere il risultato conseguito con il petitum del ricorso. Ha posto le spese a carico del MAECI in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che la domanda di visto per lavoro subordinato era stata accolta solo dopo la proposizione del ricorso; le ha liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
nelle more del giudizio ex art. 117 cpa, l’amministrazione convenuta ha rilasciato al ricorrente l’agognato visto di reingresso.
Il giudizio sul silenzio era stato instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a.; il rilascio del provvedimento richiesto durante il processo ha fatto venir meno la necessità di una pronuncia sul silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
con il rilascio del visto, il ricorrente abbia conseguito il bene della vita cui aspirava instaurando il presente giudizio, che coincide integralmente con il petitum del gravame e c quindi, ricorrono i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa;
Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita che coincide integralmente con il petitum, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, se durante il processo l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e attribuisce al ricorrente il bene della vita coincidente integralmente con il petitum, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- Quando il provvedimento richiesto è adottato soltanto dopo la proposizione del ricorso e soddisfa la pretesa del ricorrente, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale.
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