Cassazione Penale, Sentenza n. 5907/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Alessandro Modugno avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo (16/11/2021). Il ricorrente deduceva: (1) errori di fatto e di diritto nella ritenuta responsabilità penale per omessa protezione delle aree di lavoro dal rischio di caduta di materiali dall'alto (capo b), sostenendo che la "disponibilità giuridica" del magazzino spettava al committente e non alla sua ditta subappaltatrice; (2) confusione tra D.V.R. e D.U.V.R.I. con conseguente errata valutazione di responsabilità per omissioni nel D.V.R. quando la sentenza aveva fatto riferimento al D.U.V.R.I. (capo c).
La decisione
Esito parziale: il ricorso è stato accolto in relazione al secondo motivo (capo c) e rigettato in relazione al primo (capo b). In particolare: la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia limitatamente alla contravvenzione contestata al capo c) perché la sentenza di merito ha erroneamente fondato la condanna sul D.U.V.R.I. mentre l'imputazione riguardava il D.V.R.; il giudice di rinvio dovrà riesaminare il capo c) valutando il D.V.R. dell'impresa subappaltatrice e potrà svolgere ulteriori attività istruttorie. Rimane invece confermata la dichiarazione di responsabilità penale per il capo b) (omessa adozione di idonee misure di protezione contro la caduta di materiali dall'alto) e la condanna alla pena prevista (ammenda di 2.000,00 euro risultante dalla sentenza di merito).
Norme richiamate
d.lgs. n. 81/2008, art. 55, comma 4
Sanzione penale per il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'art. 17 senza gli elementi richiesti dall'art. 28 comma 2; norma richiamata nella contestazione relativa alla incompletezza del DVR.
d.lgs. n. 81/2008, art. 28, comma 2, lett. a)
«una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa»
Il DVR deve contenere la valutazione di tutti i rischi; la Corte ricorda che questo obbligo grava su ciascun datore di lavoro per il proprio DVR.
d.lgs. n. 81/2008, art. 17, comma 1, lett. a)
Obbligo generale del datore di lavoro di valutare tutti i rischi e predisporre il relativo documento (DVR). Fondamento dell'obbligo del subappaltatore di redigere il proprio DVR.
d.lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 2
Obblighi di cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro (compresi subappaltatori) nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e nell'informazione reciproca sui rischi da interferenze.
d.lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3
Il datore di lavoro committente elabora[...] un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
La redazione del D.U.V.R.I. è attribuita al datore di lavoro committente; il D.U.V.R.I. è uno strumento di valutazione unitaria dei rischi da interferenze ma non esonera i singoli datori dall'attuare misure di prevenzione.
d.lgs. n. 81/2008, art. 68, comma 1
Prevede la sanzione penale per le violazioni delle disposizioni sul luogo di lavoro richiamate (usata come riferimento per la contravvenzione confermata nel capo b).
d.lgs. n. 81/2008, art. 64, comma 1, lett. a)
«[i]l datore di lavoro provvede affinché: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'art. 63, commi 1, 2 e 3»
Obbligo del datore di lavoro di assicurare che i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni dell'art. 63 e allegati; applicato anche ai subappaltatori per le aree in cui operano i loro lavoratori.
d.lgs. n. 81/2008, art. 63, comma 1
Rinvio ai requisiti indicati nell'allegato IV per la conformità dei luoghi di lavoro; base normativa per il richiamo al punto 1.8.1 dell'Allegato IV nel capo b).
Allegato IV al d.lgs. n. 81/2008, punto 1.8.1
I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa
Prescrive la misura di tutela contro la caduta di materiali dall'alto; usato dalla Corte per ritenere corretta la responsabilità del datore di lavoro (anche subappaltatore) che non abbia predisposto adeguate misure.
d.lgs. n. 81/2008, art. 62, comma 1
«Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro... nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro»
Ampia definizione di "luogo di lavoro" che comprende anche luoghi non di proprietà dell'impresa quando il lavoratore vi si reca per svolgere mansioni; rilevante per estendere gli obblighi di sicurezza al subappaltatore.
Massime di principio
- Il D.U.V.R.I. (valutazione dei rischi da interferenze) è un obbligo del datore di lavoro-committente; se l'imputazione riguarda il D.V.R. del subappaltatore ma la sentenza si fonda sul D.U.V.R.I., sussiste una incongruenza formale che può determinare annullamento con rinvio.
- Ogni datore di lavoro (compreso il subappaltatore) è tenuto a redigere il proprio D.V.R. e ad adottare misure pratiche di prevenzione per tutti i rischi relativi all'attività svolta dai propri lavoratori, ivi compresi i rischi derivanti da interferenze, anche se non è l'elaboratore del D.U.V.R.I.
- La titolarità della "disponibilità giuridica" del luogo non esonera il subappaltatore dall'obbligo di adottare presidi concreti di sicurezza per le attività di sua competenza (es. stoccaggio, modalità operative, barriere), soprattutto quando i rischi derivano dall'attività dei suoi dipendenti.
- In fase processuale è essenziale che la motivazione della sentenza sia coerente con il capo d'imputazione: la confusione tra i documenti di valutazione (DVR vs DUVRI) è vizio rilevante.
- In situazioni analoghe valutare sempre: (a) quale soggetto era obbligato a redigere il D.U.V.R.I.; (b) quale soggetto aveva l'obbligo di predisporre misure operative e prescrizioni scritte; (c) se il DVR del singolo datore considera il rischio specifico (e se ciò è dimostrabile in istruttoria).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5884/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5885/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5886/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5887/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5888/2023 del 13/02/2023
- Sentenza penale · 13 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5891/2023 del 13/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →