Tribunale, Sentenza T-20/21
Judgment of the General Court (Eighth Chamber, Extended Composition) of 6 July 2022. — VI v European Commission. — Civil service – Officials – Recruitment – Open Competition EPSO/AD/363/18 – Non-inclusion on the reserve list – Equal treatment – Stability in the composition of the selection board. — Case T-20/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione, adottata dopo riesame, che escludeva la candidata dalla lista di riserva del concorso EPSO/AD/363/18. La Corte ritiene che la Commissione non abbia dimostrato che la commissione giudicatrice fosse sufficientemente stabile nelle fasi cruciali della selezione né che le misure di coordinamento fossero state effettivamente applicate per garantire parità di trattamento e obiettività. È respinta, invece, la domanda di risarcimento per mancanza di prova del danno.
Concorso EPSO/AD/363/18: annullamento della decisione di non inserimento in lista di riserva per mancata stabilità della composizione della commissione giudicatrice e violazione del principio di parità di trattamento
La questione giuridica
Se la procedura di selezione del concorso a posti di amministratore AD 7 EPSO/AD/363/18 sia stata viziata, in particolare, dalla mancanza di stabilità della composizione della commissione giudicatrice nelle fasi decisive dei test e dalla conseguente violazione dei principi di parità di trattamento e di obiettività della valutazione; e, in subordine, se sussistano i presupposti per il risarcimento del danno dedotto dalla candidata.
Principio di diritto
Nei concorsi delle istituzioni UE la stabilità della composizione della commissione giudicatrice non è un fine in sé, ma uno strumento per garantire parità di trattamento e obiettività della valutazione; quando l'istituzione non dimostra, con elementi probatori sufficienti, che la commissione abbia operato con composizione sufficientemente stabile e che le necessarie misure di coordinamento siano state effettivamente adottate nelle fasi decisive della selezione, la decisione di non inserimento nella lista di riserva deve essere annullata. Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato la decisione adottata dopo riesame perché la Commissione non ha provato la presenza effettiva dei membri rilevanti della commissione nelle riunioni essenziali e non ha dimostrato che la procedura abbia assicurato una valutazione coerente e non discriminatoria; la domanda di risarcimento è stata invece respinta per difetto di prova del danno.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articoli 89, 91 e 92 del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso EPSO/AD/363/18: non inclusione in lista di riserva e stabilità della commissione giudicatrice
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una candidata a un concorso generale EPSO per amministratori AD 7 nei settori dogane e fiscalità. Il Tribunale esamina, soprattutto, se l'assetto concreto della commissione giudicatrice e le modalità di coordinamento interno abbiano garantito la parità di trattamento e l'obiettività della valutazione dei candidati.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente aveva superato la selezione per titoli ed era stata ammessa all'"assessment centre". Dopo i test orali e scritti, la commissione giudicatrice le comunicava di non inserirla nella lista di riserva perché il punteggio complessivo ottenuto (109,5/180) era inferiore alla soglia di ammissione (113/180). La candidata presentava una domanda di riesame, respinta il 27 febbraio 2020, e poi un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinto il 7 ottobre 2020.
La ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione di esclusione, della decisione di riesame e della decisione di rigetto del reclamo, nonché del bando di concorso e della lista di riserva; in udienza, tuttavia, rinunciava alle censure contro il bando e la lista di riserva. Chiedeva inoltre il risarcimento di 70.000 euro per danni materiali e non patrimoniali.
Oggetto del contenzioso e atti impugnati
Il Tribunale ricorda che, in materia di funzione pubblica, quando una decisione iniziale viene oggetto di riesame sulla base di una previsione vincolante, l'atto lesivo è la decisione adottata dopo il riesame, che sostituisce quella originaria. Analogamente, il reclamo amministrativo e il suo rigetto fanno parte di una procedura complessa e non costituiscono, di regola, atti autonomamente lesivi se si limitano a confermare la misura contestata.
Di conseguenza, nel caso concreto, l'atto da esaminare è la decisione del 27 febbraio 2020 che ha respinto la domanda di riesame, mentre la decisione di rigetto del reclamo rileva solo per la motivazione che la accompagna.
Normativa e principi rilevanti
La decisione si fonda in particolare su:
- articolo 270 TFUE;
- articolo 27 dello Statuto dei funzionari, che impone di reclutare funzionari del più alto livello di capacità, efficienza e integrità;
- articoli 90, paragrafo 2, e 91, paragrafo 1, dello Statuto;
- articoli 89, 91 e 92 del regolamento di procedura del Tribunale.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui le istituzioni dispongono di un ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione dei concorsi, ma tale discrezionalità è limitata dall'obbligo di rispettare rigorosamente la parità di trattamento, l'obiettività della valutazione e, per quanto possibile, la stabilità della composizione della commissione giudicatrice.
Primo esame: stabilità della commissione e parità di trattamento
Il Tribunale affronta anzitutto il motivo relativo alla stabilità della commissione giudicatrice. La ricorrente sosteneva che, durante il colloquio sulle competenze settoriali, fosse stata valutata soltanto dai due assessori designati, mentre il presidente era presente solo brevemente all'inizio; perciò la valutazione non sarebbe stata garantita da una composizione stabile e da adeguate misure di coordinamento.
La Commissione replicava di aver predisposto strumenti di coordinamento, formazione degli esaminatori, riunioni quotidiane e settimanali di allineamento, oltre ad analisi statistiche dei punteggi. A sostegno, produceva verbali, e-mail assimilate a verbali, dichiarazioni giurate e documentazione sulla formazione e sullo shadowing delle interviste.
Il Tribunale osserva che, poiché la valutazione comparativa dei candidati implica una decisione con effetti selettivi, la presenza effettiva dei membri della commissione alle riunioni di preparazione, coordinamento e chiusura è essenziale per garantire coerenza dei punteggi e parità di trattamento. Esaminando la documentazione, rileva però diverse lacune significative:
- in alcune riunioni preparatorie non risultava la firma di uno dei due assessori che avevano valutato la ricorrente;
- in altre riunioni mancavano le firme dei vicepresidenti;
- per le riunioni quotidiane e settimanali, le e-mail prodotte non consentivano di provare né la reale periodicità delle riunioni né la presenza di tutti i membri rilevanti;
- nella riunione finale del 24 maggio 2019, presentata dalla Commissione come momento di conferma dei punteggi e della lista provvisoria, risultavano presenti solo 10 membri su 38 e mancavano proprio le firme dei due assessori della ricorrente e dei due vicepresidenti.
Il Tribunale conclude che la Commissione non ha dimostrato che la commissione giudicatrice fosse stata stabilmente composta nelle fasi essenziali né che vi fosse stato un effettivo coordinamento sufficiente a garantire l'omogeneità della valutazione. In particolare, non è provato che la riunione del 24 maggio 2019 abbia potuto svolgere la funzione di coordinamento finale dichiarata, né che la successiva decisione di riesame abbia sanato tali carenze.
Ragionamento del Tribunale e valutazione delle prove
La sentenza insiste sul fatto che non basta affermare astrattamente l'esistenza di misure di coordinamento: occorre provarne la concreta attuazione. Le dichiarazioni giurate dei membri della commissione sono giudicate insufficienti perché riferite solo allo svolgimento del colloquio individuale e non alla valutazione collegiale complessiva dei candidati.
Il Tribunale sottolinea inoltre che la Commissione, pur avendo avuto più occasioni processuali per chiarire le lacune documentali, non ha spiegato l'assenza di firme nelle attendance sheets né ha dimostrato che vi fosse stata una riunione successiva e completa della commissione che avesse effettivamente adottato la decisione finale o la lista di riserva definitiva.
Dispositivo sull'annullamento
Alla luce di tali carenze probatorie, il Tribunale accoglie il motivo relativo alla mancanza di stabilità della commissione giudicatrice e alla violazione del principio di parità di trattamento. Per effetto di ciò, annulla la decisione, adottata dopo riesame, di non inserire il nome della ricorrente nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/363/18.
Domanda di risarcimento del danno
La ricorrente chiedeva anche il risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali, sostenendo che l'esclusione dal concorso avesse inciso negativamente sulla carriera e avesse provocato sofferenza psicologica.
Il Tribunale respinge la domanda risarcitoria perché la ricorrente non prova in modo sufficientemente preciso l'esistenza e l'entità del danno. Quanto al danno materiale, non dimostra concretamente l'incidenza sulla carriera né quantifica le spese sostenute per preparare il concorso. Quanto al danno non patrimoniale, non spiega in che modo la modalità dell'esclusione avrebbe generato un pregiudizio autonomo non integralmente ristorabile mediante l'annullamento dell'atto.
Esito finale e spese
L'azione viene quindi accolta solo in parte: il Tribunale annulla la decisione di non inserimento nella lista di riserva, ma respinge il resto delle domande. Poiché la Commissione risulta soccombente sulla domanda principale di annullamento, viene condannata alle spese.
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