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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21871/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, nella qualità di liquidatore della "Greisel Italia s.r.l." (fallita il 5/3/2015), era stata condannata in primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale: avrebbe sottratto beni aziendali (mobili, arredi, macchine elettroniche, carrello) e la documentazione contabile allo scopo di arrecare danno ai creditori e procurare un ingiusto profitto. In appello la sentenza di primo grado è stata riformata con il riconoscimento di un'attenuante (art. 219, ultimo comma, legge fall.), ma la condanna è stata confermata. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione ed errore di diritto in relazione alla bancarotta documentale (art. 216 legge fall.) per presunta mancata valutazione del dolo; 2) mancato riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno (art. 62, comma 1, n. 6 c.p.), nonostante il versamento alla curatela di euro 21.500 e la dichiarazione liberatoria; 3) vizio di motivazione e errore di diritto sulla bancarotta distrattiva (art. 216 legge fall.) per mancata considerazione dell'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'elemento soggettivo, desumendolo dalla condotta (sottrazione contemporanea di beni e documenti) e la sentenza di appello si saldava con quella di primo grado (cd. "doppia conforme"). Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che il versamento parziale e la liberatoria della curatela costituissero un integrale risarcimento ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 c.p., richiamando la giurisprudenza che richiede la completa integrazione del danno. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa all'elemento soggettivo della bancarotta distrattiva non era stata dedotta in sede d'appello e quindi non poteva essere sollevata in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 219, ultimo comma, legge fallimentare

    E' stata richiamata dalla Corte d'appello quale attenuante nella riforma della sentenza di primo grado; il riconoscimento dell'attenuante non è stato invece causa di annullamento del giudicato penale in cassazione.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma che disciplina le fattispecie di bancarotta (documentale e distrattiva). La Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo (dolo finalizzato a arrecare pregiudizio ai creditori e procurare un ingiusto profitto) possa essere desunto dalla condotta concreta, ad es. dalla sottrazione contemporanea di beni e documenti.

  • art. 62, comma 1, n. 6, codice penale

    Prevede l'attenuante per il risarcimento del danno; la giurisprudenza richiede che il danno sia stato completamente integrato dalla parte offesa perché l'attenuante sia riconosciuta, non essendo sufficiente una mera chiusura civilistica o un versamento parziale.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e pagamento a favore della cassa delle ammende), applicata con la determinazione della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La 'doppia conforme' (allineamento motivazionale tra primo grado e appello) autorizza la lettura congiunta delle due decisioni: la motivazione di primo grado integra quella di appello ai fini del controllo in Cassazione.
  • Per ottenere l'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 6 c.p. (risarcimento del danno) è necessario il completo ristoro di tutti i pregiudizi derivanti dal reato; pagamenti parziali o la sola chiusura civilistica non sono di per sé sufficienti.
  • L'elemento soggettivo nella bancarotta documentale o distrattiva può essere desunto da indizi di comportamento (es. sottrazione simultanea di beni e documenti) quando tale condotta evidenzi la volontà di occultare le tracce dell'illegalità.
  • Questioni non dedotte in sede di appello non possono essere sollevate in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o che non fosse stato possibile dedurle in precedenza.
  • La liberatoria o il comportamento della curatela/fallimento che chiude il rapporto civilistico non determinano automaticamente l'estinzione della responsabilità penale né l'automatica applicazione dell'attenuante per risarcimento del danno.

Testo integrale

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