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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26965/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contestazione del criterio di calcolo del cosiddetto "debito orario" giornaliero nei giorni di assenza (ferie, permessi, festività ecc.). L'ASL aveva computato ogni giorno di assenza come 6 ore invece delle 6 ore e 20 minuti risultanti dalla ripartizione delle 38 ore settimanali su 6 giorni, determinando così per il dirigente un maggior debito orario (20 minuti in più per ogni assenza settimanale) e l'obbligo di prestare ore aggiuntive per raggiungere le 38 ore settimanali. Il lavoratore aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del criterio e il pagamento delle differenze retributive per il periodo 1.1.2013 - 28.2.2018 (quantum riconosciuto in primo grado €4.261,44).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ASL, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha respinto il ricorso originario del dirigente. La Corte ha affermato il principio che la retribuzione del dirigente medico è determinata su base mensile ed è omnicomprensiva di tutte le prestazioni; pertanto il dirigente non può ottenere remunerazione aggiuntiva per lavoro eccedente l'orario indicato dalla contrattazione collettiva, neppure quando l'eccedenza sia dovuta a un errato calcolo del debito orario da parte dell'amministrazione. Tuttavia la Corte ha precisato che il dirigente può far valere, con specifica allegazione e prova, la responsabilità datoriale e il risarcimento in caso di pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo. La causa è stata decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con riforma della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    Strumento processuale invocato per censurare la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi; la Corte ha ritenuto il motivo fondato nella parte sostanziale.

  • art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Richiamato nell'ambito dell'eccezione di inammissibilità per difetto di sommaria esposizione dei fatti; la Corte ha ritenuto il ricorso redatto con sufficiente sinteticità e chiarezza, rispettando il principio di specificità.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    "Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti..."

    La Corte ha richiamato il principio dell'onnicomprensività della retribuzione pubblica: la retribuzione mensile dei dirigenti remunera complessivamente le prestazioni e non è computata ad ore.

  • art. 17, c.c.n.l. 5.12.1996 (Area dirigenza medica)

    Stabilisce l'orario settimanale di 38 ore per i dirigenti medici; la Corte lo ha ritenuto parte della disciplina che giustifica il trattamento omnicomprensivo.

  • art. 65, c.c.n.l. 5.12.1996, comma 3 (secondo periodo)

    "la retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato"

    Interpretata come norma che esclude la riconoscibilità autonoma di una retribuzione per l'eccedentarietà oraria, essendo compensata dalla retribuzione di risultato e dal sistema incentivante.

  • art. 14, c.c.n.l. 3.11.2005 (Area dirigenza medica)

    "L'orario di lavoro dei dirigenti... è confermato in 38 ore settimanali"

    Norma che conferma il regime di orario flessibile dei dirigenti e la struttura retributiva su base mensile; la Corte ha rilevato che l'art. 14 non collega l'organizzazione dei turni al diritto a retribuzioni aggiuntive.

  • art. 60, c.c.n.l. 3.11.2005

    Conferma la vigenza delle disposizioni precedenti non modificate; la Corte lo utilizza per mostrare la continuità normativa con i precedenti CCNL (1996, 2000) sul regime retributivo e orario.

  • c.c.n.l. 19.12.2019, art. 24, comma 7 (Area Sanità)

    "...l'orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti"

    Citato per segnalare che successivamente è stata prevista espressamente la durata convenzionale giornaliera, ma ciò non incide retroattivamente sulla regola dell'onnicomprensività retributiva applicata nel periodo di causa.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato a titolo di possibile responsabilità datoriale in caso di prestazioni esorbitanti che ledano salute o dignità del lavoratore; la Corte ha ricordato che in tali ipotesi può sussistere responsabilità e conseguente tutela risarcitoria.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio, riformando la decisione impugnata.

Massime di principio

  • Per i dirigenti medici la retribuzione è su base mensile e omnicomprensiva: non è computata ad ore e, pertanto, non è normalmente dovuta una remunerazione autonoma per le ore eccedenti il minimo contrattuale.
  • L'errato calcolo del "debito orario" da parte dell'amministrazione non dà automaticamente diritto a differenze retributive: la richiesta di pagamento non può prevalere se la retribuzione mensile contrattuale è stata corrisposta.
  • Il ricorso per ottenere l'esatto adempimento della retribuzione mensile non può trasformarsi in pretesa di pagamento di straordinari o ore eccedenti quando il sistema contrattuale prevede retribuzione omnicomprensiva e orario flessibile.
  • Possibile rimedio alternativo: il dirigente può agire per responsabilità datoriale e per risarcimento solo se allega e prova un danno concreto (es. pregiudizio alla salute, violazione del riposo, usura psico-fisica); occorre specifica allegazione e prova, anche mediante presunzioni semplici.
  • La qualificazione della domanda dal giudice di merito può portare a diverse tutele (risarcimento, tutela per mancati riposi, ecc.), ma il mero svolgimento di ore in più non basta a fondare automaticamente un credito retributivo aggiuntivo.
  • Se la contrattazione collettiva successiva (es. 2019) prevede diversamente l'orario convenzionale giornaliero, tale modifica ha effetto prospettico; per il passato rimane determinante la disciplina vigente nel periodo oggetto di domanda.
  • In fase di impugnazione è necessario formulare censure chiare e sintetiche: la Corte di legittimità richiede specificità sufficiente a comprendere oggetto e contenuto delle doglianze senza dover ricercare autonomamente gli atti.

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