Cassazione Civile, Ordinanza n. 28350/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria tra tre sorelle, il Tribunale di Salerno aveva sospeso il processo ritenendo opportuno attendere l'esito di un contenzioso amministrativo relativo alla liceità edilizia di un complesso immobiliare dell'asse, in particolare a fronte di un ordine di demolizione riguardante solo una parte dei beni. La ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza denunciando la violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c., sostenendo che non vi fosse un reale rapporto di pregiudizialità con il giudizio amministrativo; che, per l'art. 337 c.p.c., mancava comunque il presupposto dell'esistenza di una sentenza invocata nel giudizio civile; e che, in base al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 25021/2019, la presenza di beni abusivi nell'asse non impedisce la divisione dei restanti beni non abusivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. perché il provvedimento di merito non richiamava alcuna sentenza esterna, ma solo l'opportunità di attendere l'esito di un'impugnazione amministrativa di un'ordinanza di demolizione. Ha altresì escluso la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., osservando che non risultava neppure l'effettiva impugnazione dell'ordinanza di demolizione e, soprattutto, mancava l'identità soggettiva tra il giudizio pregiudiziale e quello da sospendere. Inoltre, la demolizione riguardava solo alcuni cespiti e non l'intero compendio ereditario, sicché il processo divisorio poteva proseguire per i beni residui, restando esclusi quelli abusivi. L'ordinanza di sospensione è stata quindi annullata e le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Salerno per la prosecuzione del giudizio; le spese sono state rinviate al merito.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria richiede una vera pregiudizialità e, nel rapporto con il giudizio amministrativo, presuppone l'identità delle parti e una questione di diritto soggettivo devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 337 c.p.c., comma 2
La sospensione facoltativa è ammessa quando nel processo civile sia invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata; non basta il mero rinvio in attesa dell'esito di un diverso procedimento amministrativo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale utilizzata come parametro del vizio dedotto per violazione di legge nell'impugnazione del provvedimento di sospensione.
art. 133, lett. f, c.p.a.
La controversia amministrativa richiamata rientra tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 713, comma 1, c.c.
In presenza di beni abusivi nell'asse ereditario, ciascun coerede può ottenere lo scioglimento della comunione per i beni ereditari non abusivi, con esclusione dei soli edifici abusivi.
Massime di principio
- La sospensione facoltativa del processo civile ex art. 337 c.p.c. presuppone che la parte invochi l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e ancora impugnata; in difetto, il rinvio del processo non è giustificato.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non può essere disposta sulla base di una generica interferenza tra giudizi, ma richiede una pregiudizialità tecnica effettiva e, nei rapporti con il giudizio amministrativo, anche l'identità delle parti tra i due processi.
- Nel giudizio di divisione ereditaria, la presenza di beni abusivi nell'asse non impedisce la prosecuzione della domanda divisoria rispetto ai beni legittimamente divisibili, dovendo essere esclusi solo i cespiti abusivi.
- L'ordine di demolizione relativo a una parte soltanto del compendio ereditario non giustifica la sospensione dell'intero giudizio divisorio quando la controversia possa proseguire per i beni non interessati dal provvedimento.
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