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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32371/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti con due motivi principali: 1) violazione di legge per mancato deposito, da parte del Pubblico Ministero, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni presso il Tribunale del riesame, con richiesta di dichiarazione di inefficacia della misura coercitiva; 2) vizio di motivazione perché, a suo avviso, non sarebbe dimostrata l'esistenza di un'attività illecita organizzata né la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, elementi ritenuti necessari per giustificare la custodia cautelare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'omessa o tardiva trasmissione di atti di natura processuale (come i decreti autorizzativi delle intercettazioni) non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare prevista dall'art. 309, commi 5 e 10 c.p.p.; tali atti sono processuali e non aggiungono al quadro indiziario se non risultino elementi sostanziali decisivi sottratti al controllo. L'eventuale inutilizzabilità delle captazioni può essere dichiarata solo se emerga che i decreti sono stati adottati illegittimamente e la difesa abbia tempestivamente richiesto l'acquisizione per il relativo controllo. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile nella sede di legittimità perché implica una rivalutazione di fatto e della prova, competenza del giudice di merito; il Tribunale del riesame aveva valutato la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base di elementi indicanti un'attività di spaccio organizzata e la flagranza con possesso di consistente quantitativo di stupefacente. Conseguentemente il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; utilizzata come richiamo formale alle censure presentate in cassazione.

  • art. 291, comma 1, cod. proc. pen.

    Indica gli atti che devono essere trasmessi al giudice in relazione alle intercettazioni; la Corte ha distinto tra atti processuali (decreti autorizzativi) e gli elementi sostanziali probatori (p.es. il contenuto delle conversazioni), sottolineando che sono questi ultimi a qualificarsi come elementi obbligatoriamente trasmissibili per il giudizio cautelare.

  • art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.

    Disposizioni sul termine per la trasmissione degli atti al Tribunale per il riesame e sulla sanzione dell'inefficacia della misura: la Corte interpreta che la sanzione dell'inefficacia opera solo se sono mancati atti a contenuto probatorio decisivo e non per la sola omissione di atti di natura processuale.

  • art. 267 e art. 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen.

    Richiamati come limiti normativi all'utilizzo delle intercettazioni; la Corte osserva che l'inutilizzabilità delle captazioni può scattare se i decreti sono adottati fuori dai casi consentiti o in violazione delle prescrizioni normative.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata relativamente agli adempimenti successivi al rigetto e alla liquidazione delle spese; in sentenza disposta la condanna alle spese processuali e gli adempimenti di legge.

  • Sez. U., n. 19853 del 27/03/2002 (giurisprudenza)

    Pronuncia fondamentale richiamata per la distinzione tra atti processuali e atti a contenuto probatorio: l'omessa o tardiva trasmissione di atti processuali non comporta automaticamente l'inefficacia della misura cautelare.

  • Sez. 6, n. 41468 del 12/09/2019 (giurisprudenza)

    Richiamata per l'ulteriore principio secondo cui l'omessa trasmissione di informazioni o atti non comporta l'inefficacia della misura se non è indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del giudice e se, dopo la 'prova di resistenza', tali elementi emergano irrilevanti.

  • Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017 (giurisprudenza)

    Richiamata per precisare che l'inutilizzabilità delle captazioni può essere pronunciata solo se la difesa ha richiesto l'acquisizione e se sia possibile un efficace controllo di legittimità.

  • Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (giurisprudenza)

    Richiama il principio secondo cui la Corte di Cassazione non può sindacare in fatto le valutazioni del giudice di merito circa la sussistenza delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • L'omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame di atti di natura processuale (p.es. decreti autorizzativi delle intercettazioni) non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: la sanzione opera solo quando siano mancati atti a contenuto probatorio decisivo.
  • Per ottenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni occorre dimostrare che i decreti autorizzativi sono stati adottati illegittimamente e la difesa deve aver tempestivamente richiesto l'acquisizione per consentire il controllo; in mancanza, le captazioni restano utilizzabili.
  • La distinzione tra atti meramente processuali e atti con valore probatorio è cruciale: il Tribunale deve esaminare il contenuto probatorio effettivo per valutare l'incidenza della mancata trasmissione.
  • In Cassazione non è ammessa la rinnovazione della valutazione dei fatti e delle prove: le censure che richiedono una rivalutazione del merito cautelare sono inammissibili e vanno proposte (e provate) in sede di merito.
  • Se il giudice di merito, nel riesame, è chiamato a valutare la legittimità delle intercettazioni e la difesa lo richiede, il Tribunale è tenuto ad acquisire i decreti autorizzativi per un controllo effettivo; l'assenza di tale acquisizione può essere rilevata e fatta valere tempestivamente.
  • La difesa, quando lamenta omissioni documentali, deve specificare quali elementi decisivi sono stati sottratti al controllo e come ciò abbia influito sulla decisione cautelare (c.d. "prova di resistenza").

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