Cassazione Penale, Sentenza n. 139/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Karroudi lamentava di essere stato ristretto in condizioni tali da violare l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e chiedeva il risarcimento del danno per complessivi 858 giorni di detenzione inumana/degradante. Il Magistrato di sorveglianza aveva riconosciuto 55 giorni di riduzione della pena e euro 2.464,00. Il Ministero impugnava l'ordinanza articolando tre motivi: (i) errore nel calcolo della superficie netta della cella a Prato per avere il Tribunale detratto anche la superficie occupata dal letto singolo non incastellato in violazione dell'art. 35-ter della l. 354/1975 e della giurisprudenza della Cassazione; (ii) errata applicazione del principio relativo alle soglie di superficie (tra mq. 3 e 4) e indebita valorizzazione di elementi accessori quali regime chiuso, ore limitate all'aperto, socialità e mancata attività trattamentale; (iii) errata valutazione, per il periodo a Sollicciano, dei fattori compensativi che attenuano il disagio dovuto alla ristrettezza
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la Cassazione ha affermato che, ai fini del calcolo della superficie a disposizione del detenuto, devono essere detratti gli arredi fissi e i letti a castello, ma non la superficie del letto singolo non incastellato; il Tribunale aveva invece detratto anche quest'ultimo spazio, violando l'art. 627, comma 3, c.p.p. L'ordinanza è stata annullata limitatamente al periodo di detenzione a Prato e rinviata per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo motivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso sollevava una censura di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi, nel resto, dichiarato inammissibile
Norme richiamate
Art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Norma di riferimento per la contestazione di trattamento inumano o degradante; utilizzata come parametro per valutare le condizioni di detenzione contestate
Art. 35-ter, legge 28 luglio 1975, n. 354
Rilevante per il calcolo della superficie a disposizione del detenuto; la giurisprudenza interpreta che dalla superficie lorda vanno detratti gli arredi fissi
Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla decisione della Corte di cassazione sulle questioni di diritto già decise; la Corte ha applicato questo principio censurando il Tribunale che non si era uniformato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020 e altre pronunce citate)
La sentenza delle Sezioni Unite e precedenti decisioni sono state richiamate per stabilire che i letti a castello devono essere esclusi dalla superficie utile ma il letto singolo non incastellato non va detratto perché lascia utilizzabile il volume sovrastante
Massime di principio
- Nel calcolo della superficie netta della cella vanno detratti gli arredi fissi e i letti a castello; non va invece detratta la superficie del letto singolo non incastellato, perché il volume sovrastante resta utilizzabile dal detenuto
- Il giudice di rinvio è obbligato ad uniformarsi alle decisioni di diritto della Corte di cassazione sulle questioni già decise; non può reintrodurre soluzioni contrarie a quanto stabilito dalla Cassazione precedente
- Se la critica riguarda valutazioni di merito (p.es. la ponderazione dei fattori compensativi che attenuano la gravità delle condizioni detentive), essa è inammissibile in sede di legittimità e deve essere proposta nei gradi competenti per il merito
- Quando la superficie netta della cella rientra in soglie critiche (p.es. tra 3 e 4 mq o inferiore a 3 mq), la valutazione complessiva può tenere conto di altri elementi (regime chiuso, ore all'aperto, socialità, attività trattamentali), ma tali elementi devono essere valutati coerentemente con la giurisprudenza vigente e senza contraddire precedenti pronunce vincolanti
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