Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1113/2026 - Torino, Sezione 1

per l’accertamento ex artt. 31 e 117 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio serbato dalla SMAT - Società Metropolitana Acque di Torino s.p.a. in relazione all’obbligo di provvedere alla stipulazione del contratto relativo alla «Procedura aperta: Comune di Torino (prog. 3186). Realizzazione collettore mediano zona Sud-Ovest Area Metropolitana e risanamento collettore zona Sud esistente. Servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione» (rif. APP_50/2025 – CIG B774EC30D6 – CUP G15E18000020005), a seguito dell’aggiudicazione disposta in favore dell’odierna ricorrente; E per la conseguente declaratoria dell’obbligo della SMAT - Società Metropolitana Acque di Torino s.p.a. di provvedere alla stipulazione del contratto entro un termine perentorio da fissarsi da codesto Ecc.mo Tribunale e condanna della medesima società al risarcimento di tutti i danni, presenti e futuri, patiti e patiendi dalle ricorrenti in conseguenza del ritardo nella stipulazione del contratto;

Giustizia amministrativa202600498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio della stazione appaltante sull'obbligo di stipulare il contratto d'appalto dopo l'aggiudicazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Le imprese aggiudicatarie hanno proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'omessa stipulazione del contratto relativo a una procedura aperta per il servizio di coordinamento della sicurezza nell'ambito di lavori sul sistema fognario metropolitano. L'aggiudicazione era stata impugnata dalla seconda classificata con un distinto ricorso, corredato da domanda cautelare. Le ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dalla stazione appaltante e chiesto l'accertamento dell'obbligo di provvedere alla stipulazione entro un termine perentorio, nonché il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo. Il ricorso avverso il silenzio è stato proposto il 23 febbraio 2026, dopo la pubblicazione della sentenza del TAR che aveva definito il giudizio sull'aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 35, comma 4, c.p.a., poiché, nel corso del giudizio, la stazione appaltante ha documentato di avere stipulato il contratto il 23 marzo 2026, soddisfacendo integralmente le pretese azionate e facendo venir meno la posizione di contrasto tra le parti. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite, ritenendo obiettivamente peculiare la vicenda: il termine per la stipulazione previsto dall'art. 18, comma 4, d.lgs. 36/2023 non era scaduto prima del 9 febbraio 2026, sicché anteriormente non era configurabile la violazione del termine rilevante ai fini dell'azione ex art. 117 c.p.a.; inoltre, considerati il valore dell'appalto, la complessità del giudizio sull'aggiudicazione, la prossimità dell'udienza pubblica e il termine abbreviato per il deposito della sentenza, non era manifestamente irragionevole attendere la decisione di merito. Infine, le ricorrenti hanno depositato il ricorso dopo la pubblicazione della sentenza che aveva consolidato l'aggiudicazione.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    per l’accertamento ex artt. 31 e 117 c.p.a. dell’illegittimità del silenzio

    Disciplinano l'azione contro il silenzio e l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; nel caso concreto il giudizio è stato definito per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

  • art. 35, comma 4, c.p.a.

    dichiara cessata la materia del contendere ex art. 35, co. 4 c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per un'attività sopravvenuta dell'amministrazione, la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 36/2023

    il termine previsto dall’art. 18, co. 4 d.lgs. 36/2023 per la stipula del contratto è scaduto in data 09/02/2026

    Il termine per la stipulazione del contratto, nel caso esaminato, non consentiva di configurare prima della relativa scadenza una violazione rilevante ai fini dell'azione contro il silenzio.

  • art. 120, comma 11, c.p.a.

    termine abbreviato previsto dall’art. 120, co. 11 c.p.a. per il deposito della sentenza

    La previsione del termine abbreviato per il deposito della sentenza nel rito appalti è stata considerata tra gli elementi che rendevano non irragionevole attendere la decisione del giudizio sull'aggiudicazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta il provvedimento o compie l'attività richiesta, soddisfacendo integralmente la pretesa del ricorrente e facendo venir meno il contrasto tra le parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L'azione contro il silenzio relativa alla stipulazione di un contratto pubblico presuppone che sia scaduto il termine legalmente previsto per contrarre; prima della scadenza non è configurabile l'illegittimità dell'inerzia ai fini degli artt. 31 e 117 c.p.a.
  • In presenza di un'impugnazione dell'aggiudicazione accompagnata da domanda cautelare, il termine per la stipulazione e la complessità del giudizio, unitamente alla prossimità dell'udienza di merito e ai termini abbreviati del rito appalti, possono rendere non irragionevole la scelta della stazione appaltante di attendere la decisione giudiziale prima di stipulare il contratto.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna alle spese della parte resistente: la peculiarità oggettiva della vicenda e la non manifesta irragionevolezza dell'attesa della decisione sull'aggiudicazione possono giustificare la compensazione integrale delle spese.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.